14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 176 del 25 gennaio 1966
Testo massima n. 1
Il dolo specifico richiesto dall’art. 508 c.p. non restringe l’ipotizzabilità della figura criminosa in quei fatti che siano ispirati unicamente dall’intento d’impedire o di turbare il normale svolgimento del lavoro sì da escludere quelli che siano accompagnati anche da altro motivo, ma serve a differenziare il reato di cui all’articolo citato dalle altre violazioni offensive del patrimonio o di diversi beni giuridici, in modo che esse non rimangano assorbite e possano eventualmente concorrere con lo stesso.
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