16 Mar Art. 411 — Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere
Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.
Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.
La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 45444/2014
La nozione di cadavere, quale possibile oggetto delle condotte di sottrazione, soppressione o distruzione, come sanzionate dall’art. 411 cod. pen., comprende anche resti umani consistenti nello scheletro o in parti di esso, purché si tratti di resti tuttora capaci di suscitare il sentimento della pietà verso i defunti. (In applicazione del principio la Corte ha escluso la configurabilità del reato di cui all’art. 411 cod. pen. nella condotta di sottrazione di organi ovvero di parte di essi – quali cuore, polmone, fegato, reni, surreni, prostata, encefalo ed ipofisi – custoditi in un contenitore in soluzione di formalina, perché ritenuti inidonei a suscitare l’idea del corpo umano inanimato e, di conseguenza, il senso di pietà).
Cass. pen. n. 36465/2011
Nel delitto di occultamento di cadavere il celamento dello stesso deve essere temporaneo, ossia operato in modo tale che il cadavere sia in seguito necessariamente ritrovato, mentre nel delitto di soppressione o sottrazione di cadavere il nascondimento deve avvenire in modo da assicurare, con alto grado di probabilità, la definitiva sottrazione del cadavere alle ricerche altrui.
Cass. pen. n. 4494/2008
Una volta provata la realizzazione del reato di omicidio senza che il cadavere della vittima sia stato rinvenuto, la prova del concorrente reato di soppressione di cadavere è in re ipsa. (Nella circostanza, la Corte ha ribadito il principio che l’assenza del cadavere dell’ucciso non impedisce la formazione della prova del reato di omicidio né condiziona l’affermazione di responsabilità dell’imputato).
Cass. pen. n. 1027/2006
Il reato di cui all’art. 411 c.p., anche nella forma tentata, presuppone che l’azione volta alla distruzione attinga le spoglie di un soggetto che abbia subito la cessazione irreversibile di tutte le funzioni vitali, dovendo altrimenti tale condotta essere considerata tra quelle omicidiarie e non come autonomo reato nei confronti del cadavere della vittima.
Cass. pen. n. 5772/2005
Mentre nel delitto di occultamento di cadavere il celamento dello stesso deve essere temporaneo, ossia operato deliberatamente in modo che il cadavere sia in seguito necessariamente ritrovato e non occorrono particolari accorgimenti nel nascondimento, nel delitto di soppressione o sottrazione di cadavere il nascondimento deve avvenire in modo da assicurare, con alto grado di probabilità, la definitiva sottrazione del cadavere alle ricerche altrui.
Cass. pen. n. 27290/2004
Il reato di cui all’art. 411 c.p.(distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere) pur realizzandosi con il nascondimento di un cadavere si differenzia dal reato di cui all’art. 412 c.p. (occultamento di cadavere) in quanto l’occultamento è considerato come un nascondimento temporaneo che postula a priori la certezza del ritrovamento, mentre la soppressione o sottrazione vanno intese quale nascondimento effettuato in modo tale che il cadavere venga definitivamente sottratto alle ricerche. Peraltro la sottrazione va valutata non in senso assoluto bensì relativo, sulla base di presunzioni fondate su elementi obiettivi, quali il luogo prescelto e le modalità adottate, con apprezzamento ex ante, non rilevando in proposito che il cadavere venga eventualmente ritrovato fortuitamente o a seguito di difficili ricerche, atteso che la durata effettiva del nascondimento non costituisce elemento di distinzione fra le due ipotesi di reato.
Cass. pen. n. 19068/2004
In tema di occultamento e soppressione di cadavere, il profilo caratterizzante del reato previsto dall’art. 412 c.p. è la precarietà del nascondimento, mentre la natura definitiva dello stesso integra gli estremi del delitto di cui all’art. 411 c.p.
Cass. pen. n. 34145/2003
La nozione di cadavere quale possibile oggetto delle condotte di sottrazione, soppressione o distruzione, come sanzionate dall’art. 411 c.p., comprende anche resti umani consistenti nello scheletro od in parte di esso, purché si tratti di resti tuttora capaci di suscitare il sentimento della pietà verso i defunti.
Cass. pen. n. 2802/1985
Il reato di cui all’art. 411 c.p., nelle ipotesi di soppressione e di sottrazione, si realizza, come quello meno grave di occultamento di cadavere punito dall’art. 412 dello stesso codice, con un nascondimento del cadavere, ma mentre in quest’ultima ipotesi il celamento è temporaneo e postula a priori la certezza del ritrovamento, nella prima il nascondimento è potenzialmente permanente, consistendo in una sottrazione definitiva alle altrui ricerche. Tale definitività, però, va valutata non in senso assoluto ma relativo, sulla base, cioè, di attendibili presunzioni fondate su elementi obiettivi (luogo prescelto, modalità adottate) con apprezzamento ex ante, a nulla rilevando, in proposito, che il cadavere venga ritrovato fortuitamente o a seguito di difficili ricerche: la durata del nascondimento, infatti, non costituisce elemento indefettibile di distinzione fra le ipotesi criminose considerate. (Nella specie, si è ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 411 c.p. nel caso di cadavere, assicurato ad una grossa pietra, e gettato in un canale profondo tre metri, confluente a breve distanza nel mare, e ritrovato dopo quattro giorni, a seguito di lunghe ricerche dei carabinieri).
Cass. pen. n. 5139/1983
Ai fini dell’elemento soggettivo del reato di sottrazione di cadavere è sufficiente, quale dolo generico, la volontà cosciente e libera di sottrarre i resti umani senza averne diritto, essendo indifferente il fine propostosi dall’agente (lucro, affetto, studio o altro). Ai fini della sussistenza del reato di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere nella nozione di cadavere o parte di esso sono da comprendere anche lo scheletro e le singole ossa, rientrando in quella nozione tutti i resti umani tuttora capaci di suscitare l’idea della pietà verso i defunti. (Fattispecie: sottrazione di ossa umane da un ossario comune).
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