14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5139 del 2 giugno 1983
Testo massima n. 1
Ai fini dell’elemento soggettivo del reato di sottrazione di cadavere è sufficiente, quale dolo generico, la volontà cosciente e libera di sottrarre i resti umani senza averne diritto, essendo indifferente il fine propostosi dall’agente [ lucro, affetto, studio o altro ]. Ai fini della sussistenza del reato di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere nella nozione di cadavere o parte di esso sono da comprendere anche lo scheletro e le singole ossa, rientrando in quella nozione tutti i resti umani tuttora capaci di suscitare l’idea della pietà verso i defunti. [ Fattispecie: sottrazione di ossa umane da un ossario comune ].
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