14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 45444 del 4 novembre 2014
Testo massima n. 1
In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà personale o all’onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un’accusa penale ovvero un procedimento disciplinare a proprio carico.
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Testo massima n. 1
La nozione di cadavere, quale possibile oggetto delle condotte di sottrazione, soppressione o distruzione, come sanzionate dall’art. 411 cod. pen., comprende anche resti umani consistenti nello scheletro o in parti di esso, purché si tratti di resti tuttora capaci di suscitare il sentimento della pietà verso i defunti. [ In applicazione del principio la Corte ha escluso la configurabilità del reato di cui all’art. 411 cod. pen. nella condotta di sottrazione di organi ovvero di parte di essi – quali cuore, polmone, fegato, reni, surreni, prostata, encefalo ed ipofisi – custoditi in un contenitore in soluzione di formalina, perché ritenuti inidonei a suscitare l’idea del corpo umano inanimato e, di conseguenza, il senso di pietà ].
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