Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 27290 del 17 giugno 2004

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 27290 del 17 giugno 2004

Testo massima n. 1

Il reato di cui all’art. 411 c.p.[ distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere ] pur realizzandosi con il nascondimento di un cadavere si differenzia dal reato di cui all’art. 412 c.p. [ occultamento di cadavere ] in quanto l’occultamento è considerato come un nascondimento temporaneo che postula a priori la certezza del ritrovamento, mentre la soppressione o sottrazione vanno intese quale nascondimento effettuato in modo tale che il cadavere venga definitivamente sottratto alle ricerche. Peraltro la sottrazione va valutata non in senso assoluto bensì relativo, sulla base di presunzioni fondate su elementi obiettivi, quali il luogo prescelto e le modalità adottate, con apprezzamento ex ante, non rilevando in proposito che il cadavere venga eventualmente ritrovato fortuitamente o a seguito di difficili ricerche, atteso che la durata effettiva del nascondimento non costituisce elemento di distinzione fra le due ipotesi di reato.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze