Cass. pen. n. 36465 del 10 ottobre 2011
Testo massima n. 1
Nel delitto di occultamento di cadavere il celamento dello stesso deve essere temporaneo, ossia operato in modo tale che il cadavere sia in seguito necessariamente ritrovato, mentre nel delitto di soppressione o sottrazione di cadavere il nascondimento deve avvenire in modo da assicurare, con alto grado di probabilità, la definitiva sottrazione del cadavere alle ricerche altrui.