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Art. 410 — Vilipendio di cadavere

Art. 410 — Vilipendio di cadavere

Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità [ 529 ], è punito con la reclusione da tre a sei anni.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 16569/2007

Al fine della sussistenza dell’ipotesi aggravata del reato di vilipendio di cadavere è sufficiente il dolo generico, ovvero la consapevolezza di operare la mutilazione, nella cui condotta è insito il vilipendio. (Nell’occasione la Corte ha ulteriormente affermato che la punibilità va esclusa soltanto se si sia agito nel rispetto delle norme regolamentari ed in modo tale da non compiere sul feretro attività di manipolazione che tendano ad una modifica delle condizioni del cadavere).

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Cass. pen. n. 17050/2003

L’elemento psicologico del reato di vilipendio di cadavere consiste nel dolo generico, ed è integrato quando l’agente sia consapevole che la condotta posta in essere è idonea ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti ed è vietata da disposizioni regolamentari (come per il caso di esumazione parziale), o comunque non è strettamente necessaria all’espletamento dell’attività eventualmente lecita che comporta la manipolazione dei resti umani. (Fattispecie relativa alla esumazione di un corpo destinato ad urna ossario, smembrato dall’operatore addetto perché solo parzialmente mineralizzato, con conservazione nell’urna di parte dello scheletro e dispersione nell’ambiente delle porzioni non ancora decomposte del cadavere).

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Cass. pen. n. 1107/1971

Ai fini della tutela penale accordata dall’art. 410 c.p., rientrano nella nozione di «cadavere» tutti i resti umani tuttora capaci di suscitare l’idea della pietà verso i defunti. Ai fini della sussistenza del delitto aggravato previsto dal capoverso dell’art. 410 c.p., nel caso di mutilazione di cadavere, non occorre il dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico e cioè la coscienza e la volontà di operare la mutilazione, essendo il vilipendio insito in quest’atto così da doversi considerare ultronea l’indagine sull’intenzione di vilipendere. I reati di vilipendio e di occultamento di cadavere possono concorrere.

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