Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1107 del 17 maggio 1971

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1107 del 17 maggio 1971

Testo massima n. 1

Ai fini della tutela penale accordata dall’art. 410 c.p., rientrano nella nozione di «cadavere» tutti i resti umani tuttora capaci di suscitare l’idea della pietà verso i defunti. Ai fini della sussistenza del delitto aggravato previsto dal capoverso dell’art. 410 c.p., nel caso di mutilazione di cadavere, non occorre il dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico e cioè la coscienza e la volontà di operare la mutilazione, essendo il vilipendio insito in quest’atto così da doversi considerare ultronea l’indagine sull’intenzione di vilipendere. I reati di vilipendio e di occultamento di cadavere possono concorrere.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze