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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 17050 del 11 aprile 2003

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 17050 del 11 aprile 2003

Testo massima n. 1

L’elemento psicologico del reato di vilipendio di cadavere consiste nel dolo generico, ed è integrato quando l’agente sia consapevole che la condotta posta in essere è idonea ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti ed è vietata da disposizioni regolamentari [ come per il caso di esumazione parziale ], o comunque non è strettamente necessaria all’espletamento dell’attività eventualmente lecita che comporta la manipolazione dei resti umani. [ Fattispecie relativa alla esumazione di un corpo destinato ad urna ossario, smembrato dall’operatore addetto perché solo parzialmente mineralizzato, con conservazione nell’urna di parte dello scheletro e dispersione nell’ambiente delle porzioni non ancora decomposte del cadavere ].

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