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Art. 390 — Procurata inosservanza di pena

Art. 390 — Procurata inosservanza di pena

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato [ 110 ], aiuta taluno a sottrarsi all’esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di condannato per contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell’articolo 386.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 19079/2010

In tema di procurata evasione di pena, ai fini dell’applicabilità dell’aggravante della finalità di agevolazione di associazione di tipo camorristico (art. 7 D.L. n. 152 del 1991 conv. in L. n. 203 del 1991) è necessario che gli indizi raccolti, nella entità richiesta dalla legge, siano capaci di dimostrare che non solo vi sia la consapevolezza da parte dell’indagato in ordine alla identità e agli specifici connotati del boss camorristico favorito, ma anche che quest’ultimo nel periodo dell’ottenuto favoreggiamento sia rimasto titolare, in base ad una fondata ipotesi ricostruttiva, della capacità di continuare a dirigere l’associazione camorristica di riferimento. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale della libertà ha applicato nei confronti dell’indagato l’aggravante in questione limitandosi ad affermare senza il conforto di elementi concreti e, quindi, omettendo di motivare in ordine alle modalità e agli indizi in base ai quali ritenere che la locazione dell’abitazione al capo camorrista potesse servire in concreto e nella previsione dell’indagato per garantirgli la prosecuzione dei contatti con i sodali).

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Cass. pen. n. 2533/2010

In tema di procurata inosservanza di pena, la prova circa la consapevolezza dell’imputato di agevolare l’autore di un reato a sottrarsi all’esecuzione della pena può fondarsi sulla notorietà della caratura criminale del soggetto favorito, nonché del fatto che egli sia stato condannato per tale reato e che si sia reso latitante. (Fattispecie relativa all’assistenza prestata alla latitanza del capo di “cosa nostra”).

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Cass. pen. n. 19300/2008

In tema di procurata inosservanza di pena aggravata dalla circostanza di cui all’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, il fatto di favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un’associazione mafiosa non determina la sussistenza dell’aggravante, in ragione esclusivamente dell’importanza rivestita all’interno dell’associazione e del predominio esercitato dal sodalizio sul territorio, dovendosi distinguere l’aiuto prestato alla persona da quello prestato all’associazione e potendosi ravvisare l’aggravante soltanto nel secondo caso, quando cioè si accerti la oggettiva funzionalità della condotta all’agevolazione dell’attività posta in essere dall’organizzazione criminale.(Fattispecie in cui il ricorrente si è adoperato per favorire i contatti tra il ricercato e i suoi congiunti, attraverso la concreta predisposizione di autoveicoli idonei ad eludere le ricerche delle forze di polizia).

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Cass. pen. n. 18748/2007

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 390 c.p. (procurata inosservanza di pena) non è richiesta la sussistenza del dolo specifico, essendo sufficiente che la condotta consapevole del reo si colleghi oggettivamente, sul piano causale, con l’interesse del soggetto aiutato a sottrarsi all’esecuzione della pena.
In tema di procurata inosservanza di pena, nessuna efficacia scriminante può attribuirsi a rapporti di parentela o coniugio ovvero ad altri legami socialmente rilevanti, per cui l’adempimento di doveri di solidarietà umana non può escludere la punibilità, quando esso si traduca in attività di effettiva copertura del soggetto ricercato.

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Cass. pen. n. 3613/2006

Il reato di procurata inosservanza di pena può assumere le forme più diverse, tuttavia è necessario, per l’integrazione della condotta tipica, che l’aiuto prestato al condannato sia idoneo a conseguire l’effetto di sottrarlo all’esecuzione della pena e si leghi funzionalmente all’intenzione dello stesso di sottrarsi all’esecuzione. (La Corte ha quindi precisato che il reato non è integrato dalla condotta di chi, pur a conoscenza della qualità di condannato di un soggetto e del suo proposito di sottrarsi all’esecuzione della pena, non svolga alcuna specifica attività di copertura della di lui latitanza, limitandosi ad una presenza nel luogo ove, immediatamente dopo, è trovato e tratto in arresto il condannato).

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Cass. pen. n. 44898/2005

Il concorso formale tra il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e quello di procurata inosservanza di pena (art. 390 c.p.), è ammissibile solo quando il soggetto favorito rivesta contemporaneamente la qualità di condannato in via definitiva e di sottoposto ad indagine ad altro titolo. (In motivazione la Corte osserva che il delitto di favoreggiamento personale ha come presupposto la commissione, da parte di un soggetto diverso, di un altro delitto per il cui accertamento siano in corso indagini, e si concreta con l’agevolazione prestata a sottrarsi alle indagini stesse o alle ricerche conseguenti, mentre la procurata inosservanza di pena viene integrata da qualsiasi aiuto volontariamente prestato alla persona già definitivamente condannata al fine di consentirle di sottrarsi all’esecuzione della pena inflitta).

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Cass. pen. n. 9936/2003

La condotta del reato di procurata inosservanza di pena consiste in un’attività volontaria, specificamente diretta ad eludere l’esecuzione della pena, che concorre con quella del condannato ricercato. Ne consegue che non è responsabile del reato chi, pur consapevole della condizione di condannato che si sottrae all’ordine di carcerazione, non svolge alcuna specifica attività di copertura del latitante rispetto alle ricerche degli organi di polizia, ma intrattiene con questi rapporti interpersonali leciti, ove posti in essere per umana solidarietà. (Nel caso di specie l’imputata aveva presentato il proprio medico di famiglia al latitante, che viveva sotto falso nome, pur nella consapevolezza della falsa identità dello stesso, e lo aveva accompagnato all’ambulatorio di questi).

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Cass. pen. n. 3861/1997

Il reato di favoreggiamento personale ha come presupposto la commissione, da parte di un altro soggetto, di un altro delitto per il cui accertamento siano in corso indagini, e si concreta con l’agevolazione prestata a sottrarsi alle indagini stesse o alle ricerche conseguenti, mentre la procurata inosservanza di pena si esplica con qualsiasi aiuto volontariamente prestato alla persona già definitivamente condannata al fine di sottrarsi all’esecuzione della pena inflitta. (Fattispecie relativa ad ospitalità, presso la propria abitazione, prestata a condannato per delitto ammesso al regime di semilibertà, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto l’ipotizzailità del concorso formale tra le due figure criminose e, conseguentemente, ha risolto il conflitto di competenza in favore del giudice competente per la più grave violazione, a norma dell’art. 16 c.p.p.).

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Cass. pen. n. 11487/1988

Il reato di favoreggiamento personale prevede, come condotta punibile, l’aiuto finalizzato alla elusione delle investigazioni: quindi il termine «aiuta» contenuto nell’art. 378 c.p., ha un significato di larga accezione, comprensivo di ogni atteggiamento, di azione o di omissione, non eccettuato quello di chi si rifiuti di fornire notizie utili per l’accertazione del delitto. Il reato di procurata inosservanza di pena, invece, prevede, come condotta punibile solo l’aiuto prestato al latitante per sottrarsi all’esecuzione della pena. Pertanto, in questo secondo caso, il significato del termine «aiuta» non può essere che quello di favorire il ricercato mediante un’attività volontaria, concorrente con quella del latitante al fine della realizzazione dello scopo dallo stesso perseguito.
L’aiuto prestato dal terzo integra gli estremi del reato di procurata inosservanza di pena, solo quando è in rapporto di causalità con l’intenzione del condannato di sottrarsi all’esecuzione della pena. Ne consegue che non può ritenersi responsabile del reato in esame colei che, anche se a conoscenza della qualità di condannato di una persona e del suo proposito di sottrarsi all’esecuzione della pena, si limiti ad avere con la stessa rapporti in sé leciti, non svolgendo nessuna attività concreta per favorirne l’intento. (In base a tale principio si è ritenuto integri il reato in oggetto l’aiuto consistente nel dare al condannato in uso un’auto e nel locargli un immobile fuori mano e senza la prescritta denuncia).

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Cass. pen. n. 4057/1983

Gli estremi del reato di cui all’art. 390 c.p. sussistono indipendentemente dall’essere l’espiazione della pena ancora da incominciare ovvero già in corso se, in questo secondo caso, vi sia stata per qualsiasi causa una interruzione o sospensione. (Applicazione in tema di mancato rientro in carcere al termine di un permesso).

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