14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19079 del 19 maggio 2010
Testo massima n. 1
In tema di procurata evasione di pena, ai fini dell’applicabilità dell’aggravante della finalità di agevolazione di associazione di tipo camorristico [ art. 7 D.L. n. 152 del 1991 conv. in L. n. 203 del 1991 ] è necessario che gli indizi raccolti, nella entità richiesta dalla legge, siano capaci di dimostrare che non solo vi sia la consapevolezza da parte dell’indagato in ordine alla identità e agli specifici connotati del boss camorristico favorito, ma anche che quest’ultimo nel periodo dell’ottenuto favoreggiamento sia rimasto titolare, in base ad una fondata ipotesi ricostruttiva, della capacità di continuare a dirigere l’associazione camorristica di riferimento. [ In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale della libertà ha applicato nei confronti dell’indagato l’aggravante in questione limitandosi ad affermare senza il conforto di elementi concreti e, quindi, omettendo di motivare in ordine alle modalità e agli indizi in base ai quali ritenere che la locazione dell’abitazione al capo camorrista potesse servire in concreto e nella previsione dell’indagato per garantirgli la prosecuzione dei contatti con i sodali ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]