Cass. pen. n. 9936 del 4 marzo 2003
Testo massima n. 1
La condotta del reato di procurata inosservanza di pena consiste in un'attività volontaria, specificamente diretta ad eludere l'esecuzione della pena, che concorre con quella del condannato ricercato. Ne consegue che non è responsabile del reato chi, pur consapevole della condizione di condannato che si sottrae all'ordine di carcerazione, non svolge alcuna specifica attività di copertura del latitante rispetto alle ricerche degli organi di polizia, ma intrattiene con questi rapporti interpersonali leciti, ove posti in essere per umana solidarietà. (Nel caso di specie l'imputata aveva presentato il proprio medico di famiglia al latitante, che viveva sotto falso nome, pur nella consapevolezza della falsa identità dello stesso, e lo aveva accompagnato all'ambulatorio di questi).