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Art. 391 — Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive

Art. 391 — Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive

Chiunque procura o agevola l’evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva [ 214, 215 ], ovvero nasconde l’evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell’Autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell’articolo 386.

Se l’evasione avviene per colpa [ 43 ] di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la multa fino a milletrentadue euro. Si applica la disposizione del capoverso dell’articolo 387.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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