Cass. pen. n. 4057 del 2 maggio 1983
Testo massima n. 1
Gli estremi del reato di cui all'art. 390 c.p. sussistono indipendentemente dall'essere l'espiazione della pena ancora da incominciare ovvero già in corso se, in questo secondo caso, vi sia stata per qualsiasi causa una interruzione o sospensione.