16 Mar Art. 155 — Accettazione della remissione
La remissione non produce effetto, se il querelato l’ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.
La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l’abbia ricusata.
Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell’art. 153.
Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 27610/2011
L’omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o posto in grado di conoscerla, integra, ex art. 155, comma primo, c.p., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato.
Cass. pen. n. 12375/2011
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione – avverso la sentenza che dichiari l’estinzione del reato per remissione di querela – proposto dal Pubblico Ministero per dedurre che l’imputato non è stato posto in condizioni di esprimere validamente la volontà di accettare o ricusare la remissione, trattandosi di interesse che può essere riconosciuto solo in capo all’imputato stesso.
Cass. pen. n. 2776/2011
Nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell’efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l’accettazione del querelato, essendo sufficiente che non vi sia da parte di quest’ultimo un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell’imputato può essere apprezzata quale indice dell’assenza della volontà di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza.
Cass. pen. n. 19568/2010
La remissione di querela non richiede una formale accettazione essendo sufficiente che non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione da parte del querelato (art. 155 c.p.). Ne deriva che integra l’accettazione della remissione tacita della querela la mancata comparizione del querelato, cui sia stata data comunicazione dell’intervenuta remissione, all’udienza successivamente fissata, in quanto, essa non può essere interpretata come un’ipotesi di rifiuto tacito, non essendo incompatibile con la volontà di accettare la remissione.
Cass. pen. n. 43414/2008
L’accettazione della remissione di querela, che non necessita di autorizzazione del giudice tutelare perchè non è atto di straordinaria amministrazione, si può sostanziare anche soltanto nel mancato rifiuto da parte del querelato e, in tal caso, ove l’accettante sia inabilitato, deve presumersi che abbia agito con l’avallo del curatore non dissenziente.
Cass. pen. n. 30614/2008
Nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell’efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l’accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell’imputato può essere apprezzata quale indice dell’assenza della volontà di costui di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza.
Cass. pen. n. 34421/2007
La mancata comparizione dell’imputato — al quale sia previamente notificato il verbale di udienza con l’espresso avviso che detta notificazione è preordinata a consentire l’accettazione della remissione della querela e che essa può avere luogo anche tacitamente, non comparendo all’udienza di rinvio — assume l’inequivoca valenza di manifestazione della volontà di accettazione della querela.
Cass. pen. n. 36078/2004
La remissione della querela proposta nei confronti dell’intervistato, per il reato di diffamazione a mezzo stampa, non estende i suoi effetti nei confronti del direttore del giornale, responsabile ai sensi dell’art. 57 c.p., stante l’autonomia delle fattispecie criminose che vengono in considerazione, la quale è ostativa all’effetto estensivo di cui all’art. 155, comma secondo, c.p., che presuppone il concorso di più persone nel medesimo reato.
Cass. pen. n. 31864/2002
L’effetto estensivo previsto dall’art. 155, secondo comma, c.p. nel caso di remissione di querela in favore del coimputato, opera anche nel caso in cui quest’ultimo abbia precedentemente patteggiato la pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
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