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Art. 153 — Esercizio del diritto di remissione. Incapaci

Art. 153 — Esercizio del diritto di remissione. Incapaci

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante [ 121; c.c. 320, 357 ].

I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati [ c.c. 415 ] possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante, [ 120 ] ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l’approvazione di questo.

Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato [ 120 ], ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volontà contraria [ 125 ].

Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che è stata proposta la querela.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 1854/1993

Il vigente codice di rito prevede determinate formalità solo per la rinuncia espressa e per la remissione della querela, ma non anche per la dichiarazione, fatta ai sensi dell’art. 153 comma terzo c.p., con la quale il minore manifesti la volontà contraria alla remissione fatta dal rappresentante, che pertanto è disciplinata dal principio generale della libertà delle forme, con la conseguenza che la sottoscrizione del dichiarante non deve essere necessariamente autenticata e la dichiarazione è validamente presentata anche se spedita per posta.

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