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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 30614 del 22 luglio 2008

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 30614 del 22 luglio 2008

Testo massima n. 1

Nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell’efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l’accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell’imputato può essere apprezzata quale indice dell’assenza della volontà di costui di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza.

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