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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2776 del 26 gennaio 2011

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2776 del 26 gennaio 2011

Testo massima n. 1

Nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell’efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l’accettazione del querelato, essendo sufficiente che non vi sia da parte di quest’ultimo un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell’imputato può essere apprezzata quale indice dell’assenza della volontà di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza.

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