16 Mar Art. 156 — Estinzione del diritto di remissione
Posted at 13:01h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Primo – Dei reati in generale > Titolo VI – Della estinzione del reato e della pena > Capo I – Della estinzione del reato
Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Corte cost. n. 151/1975
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, l’art. 156 c.p. nella parte in cui non attribuisce l’esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano.
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