Art. 156 – Codice penale – Estinzione del diritto di remissione

Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Corte cost. n. 151/1975

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 156 c.p. nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano.