14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19568 del 24 maggio 2010
Testo massima n. 1
La remissione di querela non richiede una formale accettazione essendo sufficiente che non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione da parte del querelato [ art. 155 c.p. ]. Ne deriva che integra l’accettazione della remissione tacita della querela la mancata comparizione del querelato, cui sia stata data comunicazione dell’intervenuta remissione, all’udienza successivamente fissata, in quanto, essa non può essere interpretata come un’ipotesi di rifiuto tacito, non essendo incompatibile con la volontà di accettare la remissione.
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