Art. 93 – Codice penale – Fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti [729].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 44337/2013
Affinché si possa ritenere esclusa o diminuita la imputabilità dell'agente, l'intossicazione da sostanze stupefacenti deve essere caratterizzata dalla permanenza e dall'irreversibilità e, cioè, da condizioni psichiche che permangono indipendentemente dal rinnovarsi dell'assunzione o meno di sostanze stupefacenti, condizioni che, in ogni caso, debbono essere valutate con riferimento al momento in cui il fatto-reato è stato commesso.
Cass. pen. n. 31483/2004
In tema di intossicazione acuta dovuta all'uso di sostanze stupefacenti, per la sussistenza del vizio di mente (totale o parziale) non è sufficiente che il giudice di merito riconduca l'azione dell'imputato ad un modello di infermità apoditticamente affermata, ma, proprio ai fini della corretta qualificazione del vizio, è necessario che indichi e valuti motivatamente i dati anamnestici, clinici, comportamentali, evincibili dalle stesse modalità del fatto, ragionevolmente rivelatori dell'asserito quadro morboso, agli effetti della sua "graduabilità" rispetto all'imputabilità.
Cass. pen. n. 7363/2003
Affinché si possa ritenere esclusa o diminuita la imputabilità dell'agente, l'intossicazione da sostanze stupefacenti deve essere caratterizzata dalla permanenza e dall'irreversibilità e, cioè, da condizioni psichiche che permangono indipendentemente dal rinnovarsi dell'assunzione o meno di sostanze stupefacenti, condizioni che, in ogni caso, debbono essere valutate con riferimento al momento in cui il fatto-reato è stato commesso.
Cass. pen. n. 3351/1989
Gli stati di tossicodipendenza possono produrre un'alterazione dei processi intellettivi e volitivi di un soggetto, così incidendo sulla sua imputabilità solo quando raggiungono il livello di una grave e permanente intossicazione determinante un vero e proprio stato patologico psicofisico.
Cass. pen. n. 541/1989
Il solo stato di tossicodipendenza dell'imputato non ha rilevanza ai fini dell'imputabilità, a meno che la droga non sia stata assunta per forza maggiore o per caso fortuito o abbia determinato una irreversibile intossicazione patologica che, provocando alterazioni psichiche permanenti, consente di concludere che il soggetto sia un vero malato di mente.
Cass. pen. n. 7633/1987
Lo stato di intossicazione acuta da sostanze stupefacenti, al pari dell'ubriachezza accidentale, costituisce una eccezione rispetto a quella volontaria e colposa e, quindi, è assolutamente irrilevante ai fini dell'accertamento dell'imputabilità, quando si provi o comunque risulti che l'assunzione delle sostanze sia riconducibile ad un atto volontario e consapevole dell'agente, anche se determinata da imprudenza, imperizia o negligenza.
Cass. pen. n. 8918/1985
Non influisce sull'imputabilità, ad eccezione del caso fortuito della forza maggiore, lo stato di intossicazione temporanea da assunzione di stupefacenti, che altera la capacità di intendere e di volere soltanto correlativamente all'azione perturbatrice della droga durante la sua assimilazione nell'organismo umano, anche se lo stato di dipendenza venutosi a creare rende di fatto non facile, senza peraltro escluderlo, il recupero del tossicomane.
Cass. pen. n. 2116/1985
Anche al di fuori dell'ipotesi di intossicazione cronica, l'uso e l'abuso di sostanze stupefacenti (o alcooliche) possono concorrere a determinare una condizione giuridica di minorata o esclusa capacità di intendere e di volere, ma solo quando influiscano, aggravandone gli aspetti morbosi, su una preesistente infermità di mente, e non già quando si innestino in un mero stato di personalità disturbata. Ne consegue che va esclusa l'esistenza di un vizio parziale di mente in simili ipotesi di intossicazione perché esso è considerato irrilevante ai fini dell'imputabilità dagli artt. 92 e 93 c.p. o addirittura come circostanza aggravante del reato contestualmente concesso dall'art. 94 c.p.
Cass. pen. n. 4420/1984
Ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere, lo stato di intossicazione da stupefacenti deve essere riferito al momento della consumazione del reato, con la più ampia discrezionalità per il giudice di accertarne l'entità e gli effetti onde stabilire il grado di imputabilità dell'imputato.