Cass. pen. n. 3351 del 2 marzo 1989
Testo massima n. 1
Gli stati di tossicodipendenza possono produrre un'alterazione dei processi intellettivi e volitivi di un soggetto, così incidendo sulla sua imputabilità solo quando raggiungono il livello di una grave e permanente intossicazione determinante un vero e proprio stato patologico psicofisico.