Cass. pen. n. 7633 del 24 giugno 1987
Testo massima n. 1
Lo stato di intossicazione acuta da sostanze stupefacenti, al pari dell'ubriachezza accidentale, costituisce una eccezione rispetto a quella volontaria e colposa e, quindi, è assolutamente irrilevante ai fini dell'accertamento dell'imputabilità, quando si provi o comunque risulti che l'assunzione delle sostanze sia riconducibile ad un atto volontario e consapevole dell'agente, anche se determinata da imprudenza, imperizia o negligenza.