Cass. pen. n. 2116 del 1 marzo 1985
Testo massima n. 1
Anche al di fuori dell'ipotesi di intossicazione cronica, l'uso e l'abuso di sostanze stupefacenti (o alcooliche) possono concorrere a determinare una condizione giuridica di minorata o esclusa capacità di intendere e di volere, ma solo quando influiscano, aggravandone gli aspetti morbosi, su una preesistente infermità di mente, e non già quando si innestino in un mero stato di personalità disturbata. Ne consegue che va esclusa l'esistenza di un vizio parziale di mente in simili ipotesi di intossicazione perché esso è considerato irrilevante ai fini dell'imputabilità dagli artt. 92 e 93 c.p. o addirittura come circostanza aggravante del reato contestualmente concesso dall'art. 94 c.p.