Cass. pen. n. 541 del 19 gennaio 1989

Testo massima n. 1


Il solo stato di tossicodipendenza dell'imputato non ha rilevanza ai fini dell'imputabilità, a meno che la droga non sia stata assunta per forza maggiore o per caso fortuito o abbia determinato una irreversibile intossicazione patologica che, provocando alterazioni psichiche permanenti, consente di concludere che il soggetto sia un vero malato di mente.

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