Art. 81 – Codice penale – Concorso formale. Reato continuato

È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni , esecutive di un medesimo disegno criminoso , commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.

Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 34216/2024

In caso di pluralità di delitti di bancarotta, non è illegale la pena determinata mediante l'erronea applicazione della disciplina della continuazione fallimentare perché calcolata dapprima, correttamente, come aggravante, nel bilanciamento con le attenuanti generiche concesse, e successivamente, in maniera erronea, calcolando un aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che tale errore comporti l'applicazione di una pena eccedente i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie di reato. (Fattispecie in tema di patteggiamento in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

Cass. civ. n. 34999/2024

Il giudice che pronuncia sulla richiesta di oblazione non può ritenere la continuazione tra reati, nel caso in cui questa non sia contestata nell'editto accusatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicazione della continuazione, comportando la valutazione dei fatti-reato e la loro riconduzione ad un'unica azione o ad un unico disegno criminoso, postula che il procedimento penale sia portato a compimento e pervenga a un giudizio di responsabilità dell'imputato, che difetta nel caso in cui questo sia definito con oblazione, che incide a monte sui fatti-reato, determinandone l'estinzione e, quindi, l'improcedibilità dell'azione penale).

Cass. civ. n. 33971/2024

Ai fini della determinazione dei limiti entro i quali possono essere applicate le sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, deve tenersi conto, nel caso in cui vengano in rilievo più reati unificati per concorso formale o continuazione, della pena detentiva risultante dagli aumenti effettuati ai sensi dell'art. 81, cod. pen., non potendosi considerare isolatamente la pena inflitta per il reato più grave ovvero, qualora la sostituzione sia ammissibile soltanto per alcuni dei reati unificati, la parte di pena irrogata per questi ultimi.

Cass. civ. n. 32149/2024

Il delitto di riduzione in servitù, attuato mediante violenza e minaccia costringendo la vittima a prestazioni sessuali, non può concorrere, per il principio di specialità, con quello di violenza sessuale configurato in relazione alle medesime condotte, in quanto contiene tutti gli elementi costitutivi di quest'ultimo, nonché, in funzione specializzante, l'ulteriore requisito della riduzione in stato di soggezione continuativa.

Cass. civ. n. 26250/2024

Il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede.

Cass. civ. n. 23216/2024

In tema di ricorso per cassazione, è deducibile quale violazione di legge il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con reato già giudicato quando la relativa questione sia divenuta attuale solo all'esito del giudizio di appello. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello che, nel ritenere coperta da precedente giudicato parte della condotta di cui all'art. 570 bis cod. pen. ascritta all'imputato, lo aveva condannato per quella ascritta al periodo successivo senza valutare la continuazione con il reato già giudicato).

Cass. civ. n. 24255/2024

È configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che sono, tra loro, in rapporto di specialità reciproca, in ragione della diversità dell'oggetto materiale, del soggetto attivo, dell'oggetto del dolo specifico e dell'effetto lesivo delle condotte di reato.

Cass. civ. n. 24052/2024

In tema di reato continuato, la parte che intende beneficiare della relativa disciplina in grado di appello ha l'onere di allegare, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta, non essendo sufficienti, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, né la mera produzione delle sentenze relative alle condanne di cui si chiede l'unificazione "quoad poenam" ex art. 81, comma secondo, cod. pen., né la generica istanza di riconoscimento del beneficio.

Cass. civ. n. 25273/2024

In tema di reato continuato, la possibilità di indicare sinteticamente l'incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite non esonera il giudice dalla valutazione degli elementi che, ai sensi dell'art. 133, cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati "quoad poenam" e dall'indicazione dell'entità e delle ragioni degli aumenti di pena, avuto riguardo alla cornice edittale prevista per le fattispecie contestate e alle relative circostanze aggravanti o attenuanti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente all'aumento per la continuazione, la decisione che, dopo aver riconosciuto, in relazione alla violazione più grave, le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, aveva mantenuto inalterato il complessivo aumento per i reati-fine, omettendo di indicare, in relazione ad essi, le ragioni ostative a una mitigazione sanzionatoria ex art. 62-bis, cod. pen.).

Cass. civ. n. 25445/2024

In tema di concorso anomalo, la diminuente di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen. esclude il riconoscimento della continuazione tra i più reati commessi, trattandosi di categorie concettualmente incompatibili, che postulano, l'una, la mera prevedibilità dell'evento ulteriore, l'altra la piena volizione anche di quest'ultimo nel quadro della programmazione unitaria del piano delittuoso. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la continuazione tra il delitto di omicidio, per il quale era stata riconosciuta la diminuente del concorso anomalo, e quello di rapina).

Cass. pen. n. 16560/2023

In tema di associazione di tipo mafioso, il principio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili, quali la detenzione o la condanna, non trova applicazione automatica, essendo tali eventi accettati come eventualità prevedibili in contesti criminosi del genere, sicché, in tal caso, il vincolo della continuazione può essere egualmente riconosciuto se vi è prova che il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo, costituito da fasi di detenzione o da condanne, trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo in favore del sodalizio criminoso.

Cass. pen. n. 854/2022

In tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie rispetto ai quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto più grave non può comportare l'inflizione di una pena inferiore, nel minimo, a quella prevista per uno dei reati satellite, da individuarsi con riferimento al reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze, svolto l'eventuale giudizio di bilanciamento.

Cass. pen. n. 44428/2022

In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.

Cass. pen. n. 25030/2022

In tema di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio dell'unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere effettuata con riferimento, non al danno cagionato da ogni singola violazione commessa nei confronti di un'unica persona offesa, ma a quello complessivo, causato alla stessa, dalla somma delle violazioni.

Cass. pen. n. 37062/2022

La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa, ex art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, all'applicazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, la quale può essere disposta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che, salve le condizioni ostative tassativamente previste dalla norma citata, tenga conto anche dei fatti avvinti in continuazione.

Cass. pen. n. 20525/2022

In caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione e di procedere alla rideterminazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione.

Cass. pen. n. 6043/2021

Ai fini della procedibilità di un delitto commesso dallo straniero all'estero, la richiesta del ministro non deve essere necessariamente preceduta dalla procedura di estradizione con esito negativo, ma occorre soltanto che all'estradizione non si sia dato luogo, non potendo coesistere i due istituti della procedibilità nello Stato e dell'estradizione.

Cass. pen. n. 39076/2021

In tema di reati ambientali, sussiste concorso formale, e non rapporto di specialità, tra il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., e la contravvenzione di gestione di discarica non autorizzata, di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel caso in cui ricorrano, in concreto, sia gli elementi sostanziali del primo, ossia l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate, che l'elemento formale della seconda, quale la mancanza di autorizzazione.

Cass. pen. n. 2443/2021

In tema di atti persecutori posti in essere nei confronti di più soggetti passivi, si configura una pluralità di reati, eventualmente unificati dalla continuazione, atteso che le condotte determinano differenti eventi e offendono distinte vittime.

Cass. pen. n. 42144/2021

Nel caso di reati puniti con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, l'aumento di pena per l'applicazione della continuazione deve riferirsi ad entrambe le sanzioni, ma il giudice non è obbligato a seguire il medesimo criterio nella determinazione della sanzione detentiva e di quella pecuniaria.

Cass. pen. n. 44632/2021

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, assolto l'imputato, esclusivo impugnante, dal reato preso in considerazione per determinare la pena base, ridetermini la pena per il residuo reato in misura superiore a quella originariamente stabilita, senza superare né la pena base, né quella complessiva già determinate dal giudice di primo grado.

Cass. pen. n. 287/2021

Ai fini del riconoscimento della continuazione, l'utilizzo di un sito Internet per commettere reiteratamente e con identiche modalità operative plurime condotte delittuose, anche di egual natura (nella specie, appropriazioni indebite connesse ad acquisti di beni sul portale "Subito.it", non seguiti dal pagamento dei corrispettivi), non è di per sé sintomatico del necessario requisito dell'unitaria predeterminazione criminosa, in quanto la rete rappresenta una piattaforma comunicativo-relazionale neutra e la perpetrazione per il suo tramite di una serie di reati costituisce mero indice dello sfruttamento reiterato e specializzato della relativa tecnologia.

Cass. pen. n. 36534/2021

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur non ostandovi, in astratto, la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, giacché quest'ultima non si identifica automaticamente con l'abitualità nel reato, occorre, tuttavia, valutare, anche in ragione del suo inserimento in un contesto più articolato, se la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all'interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità.

Cass. pen. n. 39986/2021

In tema di reato continuato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione al reato più grave non osta al riconoscimento delle stesse anche per i reati satelliti.

Cass. pen. n. 35630/2021

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non sussistendo alcuna identificazione tra continuazione e abitualità, può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, purché gli stessi non siano stati commessi in contesti spazio-temporali diversi, in quanto, in tal caso, la volizione criminosa non appare unitaria e circoscritta.

Cass. pen. n. 34525/2021

In caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione commessa nei confronti di un'unica persona offesa, ma a quello complessivo causato all'unica persona offesa dalla somma delle violazioni.

Cass. pen. n. 45941/2019

La continuazione può essere ravvisata tra contravvenzioni solo se l'elemento soggettivo ad esse comune sia il dolo e non la colpa, essendo richiesto, per la sua configurabilità, l'unicità del disegno criminoso che consiste nella ideazione contemporanea di più azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali.

Cass. pen. n. 26011/2019

In tema di determinazione della pena, è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il "quantum" dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza.

Cass. pen. n. 7381/2019

L'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati (nella specie, dieci anni) non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale).

Cass. pen. n. 49865/2018

Non viola il principio di legalità della pena l'aumento a titolo di continuazione della pena detentiva - prevista per il reato base - in presenza di reati satellite di competenza del giudice di pace sanzionati in via alternativa con pena equiparata a quella detentiva ai sensi dell'art. 58, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva aumentato, avuto riguardo al reato base di atti persecutori, la pena di un mese di reclusione a titolo di continuazione per tre episodi di lesioni lievi).

Cass. pen. n. 44988/2018

In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, é legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie),sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo.

Cass. pen. n. 40983/2018

In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod.pen.
La continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee.

Cass. pen. n. 24979/2018

In tema di reato continuato, nel caso in cui il giudice, inflitta la pena nella misura minima edittale, l'abbia aumentata per la continuazione in modo esiguo, non è tenuto a giustificare con motivazione esplicita il suo operato, sia perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 cod. pen., sia perché deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione.

Cass. pen. n. 48352/2017

In presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, e giudicati nel medesimo procedimento, non opera l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, configurando anche il reato continuato una ipotesi di comportamento abituale ostativa al riconoscimento del beneficio. (Nella specie, la Corte ha affermato il principio anche se per il reato di danneggiamento, contestato in concorrenza con quello di violenza privata, era intervenuta remissione di querela).

Cass. pen. n. 28659/2017

Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

Cass. pen. n. 26450/2017

Ai fini del trattamento sanzionatorio del reato continuato occorre applicare una sola pena, dello stesso genere e della stessa specie di quella del reato più grave, anche quando l'aumento apportato ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. abbia ad oggetto reati satellite appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee o di specie diversa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo l'aumento a titolo di continuazione con la pena della reclusione per un reato satellite di competenza del giudice di pace).

Cass. pen. n. 17832/2017

Il giudice della cognizione può riconoscere d'ufficio la continuazione tra il reato rimesso alla sua cognizione e altro per cui l'imputato ha riportato in precedenza condanna divenuta definitiva, in quanto nel giudizio di cognizione non vige il principio della domanda in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sicché il giudice ha il potere di commisurare discrezionalmente la pena irroganda e, proprio a tal fine, se del caso, accertare (ovvero escludere) la continuazione con i reati per i quali l'imputato abbia già riportato condanne irrevocabili.

Cass. pen. n. 6296/2017

Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna.

Cass. pen. n. 3337/2017

In tema di continuazione, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose. (Fattispecie relativa all'esclusione del vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quello di associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata alla consumazione sia di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti che di reati diversi, in cui la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva negato il riconoscimento del vincolo tra i due reati, rilevando che, nonostante la contiguità geografica e cronologica delle condotte e la loro tendenziale omogeneità, le modalità concrete di consumazione dei vari delitti erano sintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, e non all'attuazione di un progetto criminoso unitario).

Cass. pen. n. 1086/2017

Nell'ipotesi in cui il sottoposto con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno guida un veicolo senza patente o con patente revocata si configura il concorso formale tra il reato previsto dall'art. 73 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e il delitto previsto dall'art. 75, comma secondo, del medesimo D.Lgs., in quanto le due fattispecie sono in rapporto di specialità reciproca tra loro.

Cass. pen. n. 44103/2016

Non è configurabile il concorso formale tra il reato di bancarotta fraudolenta e quello di bancarotta impropria da operazioni dolose, di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2 L. fall., che deve considerarsi assorbito nel primo quando l'azione diretta a causare il fallimento sia la stessa sussunta nel modello descrittivo della bancarotta fraudolenta.

Cass. pen. n. 31669/2016

In tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti.

Cass. pen. n. 25434/2016

In tema di violenza sessuale, il riconoscimento della circostanza attenuante della minore gravità del fatto non è impedito dalla commissione di una pluralità di episodi illeciti in danno di diverse persone offese, la cui libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave. (In applicazione del principio, la S.C. ha censurato la decisione di merito che aveva automaticamente escluso la diminuente in una fattispecie di "palpeggiamenti" di più alunne minorenni, osservando che il naturale aggravamento della intensità della lesione al bene protetto, connesso alla reiterazione di una singola condotta di modesta gravità, non si verifica quando i soggetti passivi della condotta siano sempre fra loro diversi e ciascuno indipendente dall'altro, dovendosi in tal caso valutare la gravità di ogni singolo episodio).

Cass. pen. n. 13418/2016

In tema di reati contro la famiglia, la condotta di omesso versamento dell'assegno periodico di cui all'art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, se commessa in danno di più soggetti beneficiari, integra una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro.

Cass. pen. n. 35999/2015

La continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee o di specie diversa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento della continuazione tra delitto punito con la pena della reclusione e contravvenzione punita con la pena dell'ammenda e, conseguentemente, la determinazione della pena complessiva mediante aumento dell'entità della reclusione).

Cass. pen. n. 28139/2015

In tema di reato continuato, non è sufficiente per la legalità del calcolo determinare la pena nell'ambito quantitativo previsto dalla legge - pari al triplo della pena base - dovendo il giudice, nella motivazione, dare conto delle decisioni assunte su ogni aspetto dell'esercizio del suo potere discrezionale, ivi compresa la determinazione dell'aumento di pena per i singoli reati satellite. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto correttamente assolto l'obbligo di motivazione nella giustificazione, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., dell'aumento stabilito a titolo di continuazione in misura inferiore all'aumento medio previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen.).

Cass. pen. n. 6828/2015

In tema di continuazione tra reati diversi, l'individuazione del reato ritenuto in concreto più grave incontra un limite invalicabile costituito dal fatto che la pena prescelta non può mai essere inferiore a quella irrogabile per un reato concorrente, sanzionato con pena edittale maggiore nel minimo, con la conseguenza che, in presenza di due reati puniti con pene edittali diverse nella misura massima e minima, il giudice potrà liberamente scegliere quale sia la violazione più grave, ma dovrà irrogare per essa una pena non inferiore a quella che avrebbe dovuto infliggere per l'altra violazione punita, a seguito del giudizio di comparazione, con pena edittale maggiore nel minimo.

Cass. pen. n. 4707/2015

In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena relativi ai reati satellite, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che aveva applicato un aumento di pena unitario in relazione a più reati).

Cass. pen. n. 53573/2014

In tema di reato continuato, il limite minimo per l'aumento previsto dall'art. 81, comma quarto, c.p., nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta la contestata recidiva reiterata opera anche quando il giudice abbia considerato la stessa equivalente alle riconosciute attenuanti.

Cass. pen. n. 39222/2014

In tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sè l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva escluso la continuazione tra i reati di tentato omicidio e di maltrattamenti commessi nei confronti di due diverse donne con le quali l'imputato intratteneva parallele relazioni sentimentali, entrambe caratterizzate da comportamenti vessatori e violenti).

Cass. pen. n. 38581/2014

In tema di reato continuato, ai fini della determinazione della pena base, la violazione più grave deve essere individuata in concreto con riferimento alla pena da infliggere per ciascuna di esse, dopo la valutazione di ogni singola circostanza e secondo i criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., senza alcun riguardo alla valutazione compiuta dal legislatore, al titolo ed alle relative pene edittali.

Cass. pen. n. 2907/2014

L'accertamento del vincolo della continuazione tra il reato giudicato ed altro precedente per il quale è intervenuta condanna con sentenza irrevocabile richiede al giudice la sola applicazione dell'aumento dovuto per la continuazione, mentre non possono essere applicate le circostanze attenuanti, il cui riconoscimento richiede l'esame dell'intera condotta antigiuridica del reo, ivi inclusa quella già considerata dal precedente giudicato, ostandovi la "res iudicata". (In motivazione la Corte ha precisato che è corretto non operare distinzioni concernenti l'incidenza delle attenuanti e della diminuente già applicate in primo grado).

Cass. pen. n. 51731/2013

In tema di reato continuato, se l'aumento che è possibile apportare ex art. 81cod. pen. può raggiungere il triplo della pena base, non è sufficiente per la legalità del calcolo determinare la pena nell'ambito quantitativo previsto dalla legge, dovendo il giudice, nella motivazione, dare conto delle decisioni assunte su ogni aspetto dell'esercizio del suo potere discrezionale, ivi compresa la determinazione dell'aumento di pena per la continuazione.

Cass. pen. n. 49868/2013

In tema di continuazione, l'arresto del soggetto, intervenuto dopo la commissione di un reato, non è, di per sé, idoneo ad escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso con i reati successivamente commessi, né, di conseguenza, è ostativo all'applicabilità del regime di cui all'art. 81 c.p.: è al giudice di merito che compete di verificare se, in concreto, l'arresto abbia costituito momento di frattura nella unicità del disegno criminoso e, quindi, ragione valida per escludere l'applicazione dell'istituto della continuazione.

Cass. pen. n. 49344/2013

In materia di reato continuato, al fine di stabilire la pena base, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche alla più grave delle violazioni deve essere effettuata senza che si possa tenere conto delle circostanze inerenti alle violazioni meno gravi, rilevando queste ulteriori attenuanti e aggravanti soltanto per determinare la misura dell'aumento da apportare alla pena base.

Cass. pen. n. 48768/2013

In tema di reato continuato, il limite minimo per l'aumento stabilito dall'art. 81, comma quarto, c.p. nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta la contestata recidiva reiterata opera anche quando il giudice abbia considerato quest'ultima equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti.

Cass. pen. n. 46975/2013

La contestuale applicazione dell'indulto non esime il giudice dell'esecuzione dal provvedere in ordine alla concorrente richiesta del condannato di riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali sono state irrogate le pene ormai estinte.

Cass. pen. n. 45259/2013

Il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza così formatasi sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., per cui a tal fine vanno computate solo custodia cautelare sofferta e pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono.

Cass. pen. n. 35639/2013

Il dolo d'impeto o l'occasionalità di una delle condotte sono incompatibili con il riconoscimento della continuazione con altri episodi delittuosi.
L'unicità del movente rileva ai fini della continuazione solo se il proposito criminoso risulti connotato da specificità e concretezza. (Fattispecie in cui è stata esclusa rilevanza, ai fini del riconoscimento della continuazione fra più delitti di omicidio, alla generica ideazione dell'imputato di sopprimere i componenti delle famiglie avverse).

Cass. pen. n. 35561/2013

In tema di reati concernenti la prostituzione, la disciplina del reato continuato è compatibile con il riconoscimento dell'aggravante speciale di aver favorito la prostituzione di più persone nel caso in cui alla cessazione di plurimi episodi di contemporaneo favoreggiamento di più persone dedite alla prostituzione segua la commissione di altre condotte analoghe.

Cass. pen. n. 32475/2013

In tema di reato continuato, la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea ad escludere l'identità del disegno criminoso e non esime il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi (quali ad esempio la distanza cronologica, le modalità esecutive, le abitudini di vita, la tipologia dei reati, l'omogeneità delle violazioni, etc.) che possono rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni.

Cass. pen. n. 26701/2013

In tema di misure alternative, in presenza di una condanna per più reati in continuazione nell'ambito dei quali vi sia un reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, il condannato ha diritto alla scissione del vincolo e a far considerare imputata la pena presofferta al reato ostativo, tenendo conto di quella che è la sanzione in concreto inflitta, anche se si tratta di un mero aumento in continuazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che un condannato per vari reati avvinti dalla continuazione, fra i quali un'ipotesi di violenza sessuale di cui all'art. 609 octies cod. pen. per la quale era stata irrogata la pena, ex art. 81 cpv. cod. pen. di mesi quattro di reclusione, legittimamente aveva richiesto, dopo aver scontato quattro mesi di reclusione, di poter ritenere espiata la pena per il reato ostativo).

Cass. pen. n. 25939/2013

In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse.
In tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite.

Cass. pen. n. 21281/2013

Tra i reati di guida in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti e di guida senza patente contestualmente accertati non è configurabile concorso formale ai sensi del comma primo dell'art. 81 cod. pen .

Cass. pen. n. 18794/2013

La richiesta di riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra più reati oggetto di sentenze di applicazione della pena, è subordinata alla previa indicazione della entità della pena e alla acquisizione del consenso, o del dissenso, del P.M. (Nella specie la Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento del giudice che accolga la richiesta del condannato e, tuttavia, ridetermini autonomamente la pena secondo le regole generali).

Cass. pen. n. 18773/2013

Il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede e non anche quando egli sia ritenuto recidivo reiterato in relazione agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione del cui trattamento sanzionatorio si discute.

Cass. pen. n. 14375/2013

Nel caso di condanna per reato continuato, nel commisurare la durata della pena accessoria a quella principale deve farsi riferimento alla pena base inflitta per la violazione più grave, come determinata tenendo conto del bilanciamento tra circostanze, e non a quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione.

Cass. pen. n. 14348/2013

L'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati (nella specie quindici anni) non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reato connessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale.

Cass. pen. n. 44214/2012

In tema di reato continuato, l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori.

Cass. pen. n. 20326/2012

In tema di reato continuato la valutazione del giudice circa la identità del disegno criminoso costituisce il solo criterio per la unificazione fittizia "quoad poenam" della pluralità degli illeciti commessi dall'agente con una molteplicità di azioni, restandone escluso ogni fattore di carattere temporale. Pertanto al giudice del merito non è inibita l'applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 81, comma secondo, c.p. quando sia stata già pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna, o una sentenza ad essa equiparabile, come quella di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., nei confronti dell'imputato per fatto anche meno grave di quello sottoposto al suo giudizio. In siffatta ipotesi la pena complessiva va determinata sulla base di quella da infliggersi per il reato più grave sottoposto al giudizio in corso e va apportato l'aumento ritenuto equo in riferimento al reato meno grave già giudicato.

Cass. pen. n. 12260/2012

In tema di reato continuato, l'effetto sanzionatorio di una circostanza aggravante contestata in riferimento al reato satellite va commisurato sull'aumento di pena determinato per il reato stesso.

Cass. pen. n. 897/2012

L'accertamento del vincolo della continuazione tra il reato giudicato ed altro precedente per il quale è intervenuta condanna con sentenza irrevocabile richiede al giudice la sola applicazione dell'aumento dovuto per la continuazione, mentre non possono essere applicate le circostanze attenuanti generiche, il cui riconoscimento richiede l'esame dell'intera condotta antigiuridica del reo, ivi inclusa quella già considerata dal precedente giudicato, ostandovi la "res iudicata".

Cass. pen. n. 47249/2011

In tema di reato continuato, il giudizio comparativo fra circostanze trova applicazione con riguardo al fatto considerato come violazione più grave sicché, determinata la pena base e operati sulla stessa l'eventuale riduzione o l'eventuale aumento per le circostanze ritenute prevalenti, l'aumento di pena "ex" art. 81 cpv c.p. deve essere dosato anche tenendo conto delle circostanze riguardanti ciascuno dei reati-satellite.

Cass. pen. n. 38486/2011

Il principio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili come la detenzione o la condanna non si può automaticamente applicare a contesti delinquenziali, come quelli determinati dalle associazioni mafiose, nei quali detenzioni e condanne definitive sono accettate come prevedibili eventualità, sicché, in tali casi, il vincolo della continuazione non è incompatibile con un reato permanente, ontologicamente unico, come quello di appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo - costituito da fasi di detenzione o da condanne - trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio.

Cass. pen. n. 34782/2011

Ritenuta la continuazione tra più reati, il giudice può riconoscere le attenuanti generiche solo per alcuni di essi, con la conseguenza che le attenuanti generiche riconosciute solo per il reato più grave non si estendono a quelli satellite.

Cass. pen. n. 25082/2011

In tema di reato continuato, il limite minimo per l'aumento stabilito dalla legge nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta la contestata recidiva reiterata, opera anche quando il giudice abbia considerato la stessa recidiva equivalente alle riconosciute attenuanti, non procedendo pertanto all'aggravamento della pena correlato alla suddetta circostanza.

Cass. pen. n. 13611/2011

L'accertamento circa l'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra più reati, tra i quali si asserisca il vincolo di continuazione, deve essere riferito al momento dell'ideazione e deliberazione del primo dei reati in senso cronologico, a nulla rilevando che questo abbia avuto una reiterazione in più episodi nel corso di un ampio arco di tempo.

Cass. pen. n. 13609/2011

Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmabili "ab origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso diretto al riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra il reato di associazione di tipo mafioso ed un duplice omicidio commesso da un associato, disattendendo la tesi secondo cui, per ritenere configurabile la continuazione, sarebbe stato sufficiente il solo rapporto di strumentalità del predetto reato fine alla funzionalità della cosca).

Cass. pen. n. 5832/2011

Il giudice della cognizione che, in sede di applicazione della continuazione, individui il reato più grave in quello al suo esame e i reati-satellite in quelli già definitivamente giudicati, non è vincolato, nella rideterminazione della complessiva pena, dalla misura stabilita dalla sentenza irrevocabile relativa ai reati-satellite.

Cass. pen. n. 5761/2011

Non vi è compatibilità tra recidiva e continuazione, con la conseguenza che non può tenersi conto della recidiva una volta ritenuta la continuazione tra il reato per cui sia pronunciata sentenza passata in giudicato, valutato come più grave e, pertanto, considerato reato base, e quello successivo, oggetto di ulteriore giudizio, in quanto i reati ritenuti in continuazione costituiscono momenti di un'unica condotta illecita, caratterizzata dalla reiterazione di diversi episodi delittuosi, consumati in attuazione di un medesimo disegno criminoso, con la conseguenza che non è possibile ritenere la recidiva per gli episodi successivi al primo. Tra i due istituti esiste, pertanto, assoluta antitesi, valorizzando la recidiva la speciale proclività a delinquere, espressa dalla reiterazione di reati consumati in piena autonomia rispetto a vicende pregresse ed elidendo la continuazione proprio la predetta autonomia, collegando ed unificando i diversi episodi criminosi.

Cass. pen. n. 733/2011

In sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 c.p., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta.

Cass. pen. n. 44366/2010

In tema di continuazione tra reati commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, c.p., per pena stabilita per il reato più grave, sulla quale deve essere applicato l'aumento di pena non inferiore ad un terzo, deve intendersi la pena già aumentata per effetto della recidiva stessa, fermo restando che il suddetto limite minimo va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non a quello applicato per ciascuno dei reati satelliti.

Cass. pen. n. 35419/2010

La permanenza è interrotta dalla sentenza di condanna, anche se non irrevocabile, onde dal giorno della pronuncia è configurabile un nuovo reato. (Fattispecie relativa alla contravvenzione di abusiva occupazione del demanio marittimo).

Cass. pen. n. 34382/2010

In tema di reato continuato, per la determinazione della violazione più grave il giudice deve fare riferimento alla pena edittale prevista per ciascuno dei reati, con la conseguenza che più grave deve essere considerata la violazione punita più severamente dalla legge.

Cass. pen. n. 33535/2010

L'applicazione in sede esecutiva della continuazione, che è istituto ispirato al principio del "favor rei", comporta, ove non determini una diminuzione della pena complessiva invece quantificata nel massimo consentito dalla somma delle pene inflitte, una adeguata e puntuale motivazione.

Cass. pen. n. 33518/2010

In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, lo "status" di tossicodipendente può essere preso in considerazione per giustificare l'unicità del disegno criminoso con riferimento ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le altre condizioni per la sussistenza della continuazione. (In motivazione la S.C. ha affermato che la modificazione dell'art. 671, comma primo, c. p. p. introdotta dalla L. n. 49 del 21 febbraio 2006 deve essere interpretata alla luce della volontà del legislatore, volta ad attenuare le conseguenze della condotta sanzionata nel caso di tossicodipendenti).

Cass. pen. n. 32586/2010

Non dà luogo a nullità, per assenza di previsione di legge, l'omessa specificazione, nell'applicazione della pena per reato continuato, degli aumenti correlati ad ogni singolo reato, una volta che sia stato individuato il reato più grave.

Cass. pen. n. 20007/2010

Il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per la continuazione su detta pena base e infine il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato.

Cass. pen. n. 16766/2010

In caso di applicazione di pena patteggiata in misura inferiore ai due anni di reclusione, allorché sia stata contestata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, c.p., in relazione a reato in continuazione con altro già giudicato, e le parti, nell'accordo raggiunto a norma dell'art. 444 c.p.p., non abbiano fatto alcun riferimento alla recidiva, né per ritenerla, né per escluderla, né il giudice, in sede di verifica di legalità, abbia valutato se tale omissione corrisponda a una mera dimenticanza o a una volontaria obliterazione frutto dell'intesa pattizia, è obbligatorio l'aumento in misura non inferiore a un terzo previsto dall'art. 81, comma quarto, c.p. a titolo di continuazione. (Nella specie era stata applicata la pena di un mese di reclusione come aumento rispetto a una pena per la violazione più grave, già giudicata, di un anno e venti giorni di reclusione).

Cass. pen. n. 16632/2010

Il riconoscimento in sede di cognizione della continuazione con uno stesso reato associativo di due gruppi distinti, per sentenze di condanna, di reati fine, impone al giudice dell'esecuzione di affermare l'esistenza della continuazione tra i reati fine facenti parte di due distinti gruppi.

Cass. pen. n. 16235/2010

Il disconoscimento in sede di cognizione della continuazione tra un reato associativo, oggetto di separata condanna, e altro reato oggetto di altra condanna impedisce al giudice dell'esecuzione di riconoscere il vincolo di continuazione tra quel reato associativo e altri reati già unificati per continuazione con quelli per i quali il giudice della cognizione ha negato il detto vincolo in riferimento al reato associativo.

Cass. pen. n. 14188/2010

Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, l'onere di allegazione gravante sul condannato deve ritenersi soddisfatto anche con la semplice indicazione o produzione delle sentenze relative ai reati di cui si richiede l'unificazione, senza che egli debba adempiere l'ulteriore onere di specificare le ragioni da cui è desumibile l'esistenza di un medesimo disegno criminoso.

Cass. pen. n. 13158/2010

La continuazione già ritenuta dal giudice della cognizione, anche se tra reati non omogenei, non può essere rimessa in discussione in sede esecutiva.

Cass. pen. n. 12905/2010

In tema di continuazione, l'analogia dei singoli reati, l'unitarietà del contesto, l'identità della spinta a delinquere, e la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, singolarmente considerate, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria, e, però, ciascuno di questi fattori, aggiunto ad un altro, incrementa la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli.

Cass. pen. n. 10022/2010

Non è configurabile la continuazione tra il reato di cessione di sostanze stupefacenti e quello di cui deve rispondere il cedente ai sensi dell'art. 586 c.p. per la morte dell'acquirente seguita all'assunzione della droga ceduta.

Cass. pen. n. 8242/2010

L'intervento di una causa estintiva della pena inflitta per uno dei reati non fa venir meno l'interesse dell'imputato alla dichiarazione in sede esecutiva della continuazione tra gli stessi. (La Corte ha precisato che lo scopo può essere quello di ottenere lo scomputo della detenzione presofferta. Nella specie, la pena detentiva inflitta per uno dei reati da riunire sotto il vincolo della continuazione si era estinta per esito positivo dell'affidamento in prova).

Cass. pen. n. 49476/2009

È legittima la decisione con cui il giudice di merito, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigetti l'istanza di applicazione della continuazione - tra reati di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti susseguitisi per dieci anni - fondata sul medesimo titolo di reato, sulla comune non eccessiva gravità dei fatti e sulla non grande distanza temporale tra essi intercorrenti, in quanto ciò non è sufficiente ad integrare l'unicità del disegno criminoso con la conseguenza che le singole manifestazioni della volontà violatrice della norma o delle norme esprimono l'attuazione, sia pure dilazionata nel tempo, di un'unica, pregnante, irripetuta determinazione intellettiva.

Cass. pen. n. 48125/2009

Il riconoscimento della continuazione fra gruppi di reati ideati preventivamente ed in maniera unitaria non si estende automaticamente anche agli ulteriori reati collegati solo occasionalmente ad uno dei gruppi di reati in continuazione.

Cass. pen. n. 43241/2009

L'omessa pronuncia, nella sentenza di condanna, in ordine alla sussistenza della continuazione, in assenza della relativa richiesta, non integra l'espressa esclusione del vincolo ostativa alla valutazione della medesima questione in sede esecutiva.

Cass. pen. n. 25933/2009

L'istituto del cumulo giuridico delle pene, previsto per il caso della continuazione fra reati, non è applicabile in via analogica al concorso materiale di violazioni amministrative, le cui sanzioni pertanto devono essere applicate autonomamente e per l'intero. (Fattispecie in cui la Corte ha considerato legittimo il cumulo materiale tra sanzioni amministrative accessorie nel caso di condanna per reati previsti dal Cod. strada ritenuti in continuazione tra loro).

Cass. pen. n. 15057/2009

In tema di reati concernenti la prostituzione, l'aumento di pena per la continuazione è compatibile con l'aggravante speciale di aver favorito la prostituzione di più persone nel caso in cui alla cessazione di plurimi episodi di contemporaneo favoreggiamento di più persone dedite alla prostituzione segua la commissione di altre condotte analoghe.

Cass. pen. n. 13908/2009

L'emissione di una pluralità di fatture per operazioni inesistenti, nel corso del medesimo periodo d'imposta, dà luogo, ai fini dell'applicazione di una causa di estinzione del reato della pena, ad episodi criminosi autonomi, da valutarsi singolarmente. (Fattispecie in tema di indulto "ex lege" n. 241 del 2006, ritenuto inapplicabile per le fatture emesse successivamente al 2 maggio 2006).

Cass. pen. n. 9825/2009

Il condannato ha interesse al riconoscimento in sede esecutiva del vincolo di continuazione anche se non ne derivano immediate e concrete conseguenze sull'entità della pena da espiare.

Cass. pen. n. 4209/2009

In tema di reato continuato, nel determinare la pena complessiva, il giudice non solo deve individuare il reato più grave, stabilendo la pena base applicabile per tale reato, ma deve anche calcolare l'aumento di pena per la continuazione in modo distinto per i singoli reati satelliti anziché unitariamente. (Fattispecie nella quale è stata esclusa la violazione del divieto di "reformatio in peius" da parte del giudice d'appello che, nel calcolare l'aumento per i reati in continuazione, aveva frazionato l'aumento per ciascun reato satellite anziché determinarlo globalmente in maniera unitaria).

Cass. pen. n. 37482/2008

In tema di reato continuato, il limite minimo di aumento, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, se i fatti sono stati commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata, ha riferimento all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo.

Cass. pen. n. 30630/2008

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma quarto, c.p. aggiunto dalla legge n. 251 del 2005 nella parte in cui prevede che se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave in quanto detto aumento trova la sua giustificazione nella sostanziale diversità delle situazioni regolate, avendo il legislatore facoltà di comminare le pene con aumenti differenziati in misura precostituita in ragione della minore o maggiore proclività a delinquere del reo, quest'ultima espressa dalla recidiva reiterata, ed è del tutto ragionevole oltre che conforme al principio dell'emenda di cui all'art. 27 Cost., considerato che una pena non commisurata adeguatamente al valore dell'illecito, identificato anche in base alla propensione a delinquere che il reo esprime, sarebbe frustranea rispetto alla rieducazione del condannato.

Cass. pen. n. 27052/2008

In tema di reato continuato, il giudice non è tenuto ad indicare, al fine della determinazione della pena base, il reato ritenuto più grave nell'ipotesi di pari gravità e di eguale intensità dolosa. Ne consegue che in tal caso non è richiesta la determinazione degli aumenti per ogni singolo reato satellite, atteso che l'aumento complessivo rende agevole, in considerazione della pari gravità, l'individuazione dell'aumento operato per ciascuna ipotesi di reato. (Fattispecie relativa ad una pluralità di episodi di spaccio di sostanze stupefacenti per i quali è prevista la medesima pena edittale nel minimo e nel massimo ).

Cass. pen. n. 12680/2008

È escluso il concorso formale tra i delitti di omicidio e di violenza sessuale contestualmente commessa, quest'ultima restando assorbita nel primo « sub specie» di circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5, c.p., senza che neppure sia richiesta alcuna connessione di tipo finalistico tra i due reati.

Cass. pen. n. 2095/2008

La disciplina della continuazione attiene a un istituto di diritto sostanziale e, come tale, soggiace, in caso di sopravvenienza di disposizioni diverse, alle regole di cui all'art. 2 c.p. e non a quelle del diritto processuale, espresse nella formula tempus regit actum a nulla rilevando che la sua applicazione avvenga in sede esecutiva. Ne consegue che, una volta ritenuta l'unicità del disegno criminoso tra fatti commessi tutti in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 5 della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (modifiche al c.p. in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione, di usura e recidiva), secondo il quale l'aumento della quantità di pena per i reati satelliti in caso di più violazioni commesse da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata non può essere comunque inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, il giudice dell'esecuzione deve applicare la più favorevole disciplina previgente che non fissa alcun limite minimo di aumento della pena per le violazioni meno gravi. (Nella specie, il giudice di merito aveva applicato la più severa normativa sopravvenuta, pervenendo a una pena finale coincidente con il cumulo materiale delle pene inflitte per i vari reati in continuazione, in quanto il criterio di calcolo fissato dal citato art. 5 avrebbe condotto a una pena complessivamente superiore e quindi irrogata in violazione dell'art. 671, comma secondo, c.p.p.).

Cass. pen. n. 47144/2007

In tema di continuazione, la violazione più grave va individuata, in astratto, in base alla pena edittale ma con riguardo al reato ritenuto in concreto per rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e dell'eventuale giudizio di comparazione fra di esse. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto errata la valutazione del giudice che aveva considerato più grave il reato di detenzione di cocaina e meno grave la detenzione di hascisch nonostante il riconoscimento, per la detenzione della droga «pesante» della circostanza della lieve entità del fatto).

Cass. pen. n. 46994/2007

In caso di reato continuato, ai fini dell'applicazione dell'indulto (nella specie di quello elargito con legge 31 luglio 2006 n. 241), il giudice dell'esecuzione è vincolato alla qualificazione dei reati operata nel provvedimento irrevocabile e alle circostanze formalmente ritenute dal giudice della cognizione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto erronea l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, sul rilievo della ritenuta continuazione, in sede di cognizione, tra reati ostativi e reati non ostativi alla concessione dell'indulto, aveva illegittimamente esteso l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 a reati in materia di armi, per i quali la pena era condonabile, senza che nel giudizio tale circostanza fosse mai stata contestata all'imputato).

Cass. pen. n. 35805/2007

Ai fini della continuazione, l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei distinti reati, ponendo invece in risalto l'occasionalità di uno dei due. (Fattispecie nella quale è stata esclusa la continuazione e riconosciuta, invece, l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, c.p., tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, anteriormente commesso in via del tutto occasionale, e il reato di cui all'art. 337 c.p., posto in essere successivamente al fine di assicurarsi l'impunità del primo).

Cass. pen. n. 25094/2007

In tema di continuazione, la valutazione circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito: essa è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione.

Cass. pen. n. 20562/2007

Nel caso in cui sia proposta richiesta concordata di applicazione della pena, con riconoscimento del cumulo giuridico per effetto della continuazione tra i reati contestati, il giudice, nell'accogliere la richiesta, non è tenuto a motivare le ragioni di fatto poste a fondamento dell'unicità del disegno criminoso prospettato concordemente dalle parti.

Cass. pen. n. 20169/2007

In materia di reato continuato, poiché l'unicità del disegno criminoso è di ordine intellettivo, quando le singole azioni siano riconducibili ad un unico programma la continuazione è configurabile anche tra un fatto per il quale sia intervenuta condanna irrevocabile ed altri commessi successivamente, dal momento che la controspinta psicologica derivante dall'arresto o dalla condanna non necessariamente interrompe la persistenza del disegno criminoso già concepito ed in parte attuato.
In tema di continuazione, l'arresto del soggetto, intervenuto dopo la commissione di un reato, non è di per sé idoneo ad escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso con i reati successivamente commessi, né, di conseguenza, è ostativo all'applicabilità del regime di cui all'art. 81 c.p. Al giudice di merito compete pertanto verificare se, in concreto, l'arresto abbia costituito momento di frattura nella unicità del disegno criminoso e, quindi, ragione valida per escludere l'applicazione dell'istituto della continuazione.

Cass. pen. n. 4692/2007

In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, l'interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell'art. 671 c.p.p. sussiste anche se non determina immediate e concrete conseguenze rispetto all'entità delle pene da espiare. L'interesse è da ravvisare nella finalità di potere imputare, ove ne sussistano i presupposti, ad altra condanna la pena di fatto espiata oltre la misura rideterminata ai sensi dell'art. 671 c.p.p., di escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato. (Fattispecie in cui il provvedimento di cumulo di pene concorrenti comprendeva una condanna ad anni trenta di reclusione, costituente, ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p., la violazione più grave da assumere come base, in conseguenza del riconoscimento dell'unitarietà del disegno criminoso, per gli ulteriori aumenti di pena, peraltro soggetti al criterio moderatore previsto dall'art. 78 c.p.).

Cass. pen. n. 41575/2006

In tema di continuazione, il principio della valutazione in astratto, per rapporto alla pena edittale comminata, del reato più grave, non è vincolante per il giudice della cognizione nell'ipotesi in cui egli si trovi a valutare un unico reato — che ritenga in concreto più grave — e che debba essere riunito dal vincolo della continuazione ad altri reati, oggetto di sentenze passate in giudicato, che il giudice procedente ritenga meno gravi quantunque in astratto puniti con pene edittali più elevate.

Cass. pen. n. 35797/2006

In tema di reato continuato, l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità e la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, anche in caso di riconoscimento in sede esecutiva, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici hanno un carattere sintomatico e non direttamente dimostrativo, per cui l'accertamento, che in tale fase è officioso e non comporta oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni.

Cass. pen. n. 31429/2006

In tema di continuazione, attesa l'ampiezza dei poteri cognitivi riconosciuti in via eccezionale al giudice dell'esecuzione, è legittimo che, nel determinare la pena complessiva conseguente all'applicazione della continuazione, il giudice possa, una volta individuata la violazione più grave, quantificare l'aumento per ciascun reato satellite anche in misura superiore alla pena originariamente inflitta per quel reato, sempre che non venga superata la somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza o decreto.

Cass. pen. n. 22824/2006

Non è applicabile nel giudizio di legittimità la legge penale più favorevole, conseguente alla riduzione dei minimi edittali della pena della reclusione prevista per il reato di cui all'articolo 73, comma primo, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (cfr. D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, con cui si è fissato in sei anni, al posto dell'originaria misura di otto anni, il limite minimo della pena detentiva) allorquando (come nella specie) la pena per il reato suddetto sia stata applicata solo a titolo di continuazione, come aumento della pena prevista per il reato più grave (nella specie, quello di cui all'articolo 74 D.P.R. n. 309 del 1990). Ciò in quanto nel reato continuato, ai fini del computo della pena, non assume concreta rilevanza la pena stabilita per i reati-satellite, essendo l'aumento di pena per questi determinato solo in relazione alla pena del reato più grave e sulla base di una valutazione di equità, che tiene conto della gravità del reato secondo i parametri di cui all'articolo 133 c.p. e che non necessita di apposita motivazione.

Cass. pen. n. 21496/2006

In tema di reato continuato, l'omogeneità delle violazioni, sebbene sia indicativa di una particolare attitudine del soggetto a commettere azioni criminose della stessa indole, non consente da sola di ritenere che i reati siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo.

Cass. pen. n. 20044/2006

La novella dell'art. 671, primo comma, c.p.p. ad opera dell'art. 4 vicies D.L. n. 272 del 2005, convertito con L. n. 49 del 2006, con la previsione che tra gli elementi che incidono sull'applicazione della continuazione in fase esecutiva vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza, comporta l'immediata applicazione della nuova norma che ha natura sostanziale, ancorché introdotta nel codice di rito. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio per un nuovo esame il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza diretta al riconoscimento del vincolo della continuazione ritenendo che lo stato di tossicodipendenza del condannato non fosse elemento sufficiente per l'affermazione del nesso della continuazione).

Cass. pen. n. 12357/2006

L'unicità del disegno criminoso può essere riconosciuta anche tra reati non omogenei, in quanto la continuazione dei reati ha fondamento prevalentemente psicologico, essendo sufficiente che i diversi reati siano unificati dalla presenza di un elemento finalistico, ossia dall'unicità dello scopo che l'agente si è prefissato, il quale è rinvenibile anche dal contesto logico-temporale di commissione dei reati. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di inosservanza dell'ordine di espulsione dal territorio dello Stato e quello di omessa assistenza a persona investita).

Cass. pen. n. 11587/2006

In sede di applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p. il giudice dell'esecuzione è tenuto ad individuare il reato più grave e ad operare l'aumento di pena per la ritenuta continuazione con gli altri reati per i quali vi è stata condanna con separate sentenze alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., pertanto nel caso che il reato più grave così individuato sia diverso da quelli per i quali è già stata ritenuta la continuazione in sede di condanna si deve escludere la formazione del giudicato in relazione alla cosiddetta continuazione esterna, cioè relativa a reati giudicati in diversi procedimenti, ed il giudice dell'esecuzione deve autonomamente rideterminare gli aumenti di pena ex novo nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p.

Cass. pen. n. 851/2006

Quando la distruzione di un documento viene commessa dopo la sottrazione dello stesso, è configurabile un concorso materiale di reati, essendo distinte e diverse le due condotte di furto e falso per soppressione. (In motivazione la Corte ha precisato che diverso è il caso della condotta sostanzialmente unitaria, idonea a dar luogo ad un concorso formale: in siffatta ipotesi è decisiva la indagine sul fine perseguito dall'agente dimodochè deve escludersi il reato di furto quando l'unico scopo della azione sia la eliminazione della prova).

Cass. pen. n. 47165/2005

In tema di reato continuato, non è motivo di nullità l'omessa specificazione dell'aumento di pena per ogni singolo reato, una volta individuato il reato più grave, in quanto nel corso dell'esecuzione il cumulo giuridico delle pene irrogate è scindibile ai fini della fruizione dei benefici penitenziari, per quanto riguarda i reati che non ne impediscono la concessione, sempre che il condannato abbia espiato la pena relativa ai delitti ostativi.

Cass. pen. n. 33007/2005

Il divieto della reformatio in peius in caso di reato continuato, investe ogni componente che concorre alla determinazione della pena complessiva, per cui detto divieto deve ritenersi violato, quando appellante sia il solo imputato, non solo se la pena base sia indicata in misura superiore a quella precedentemente stabilita ma anche se sia indicato in misura superiore alla precedente l'aumento di pena per taluno dei reati ritenuti in continuazione.

Cass. pen. n. 24823/2005

Nel procedimento di esecuzione, quando riconosca il vincolo della continuazione tra reati considerati in più sentenze o decreti di condanna, il giudice è soggetto nella determinazione della pena al limite indicato nell'art. 671, comma secondo, c.p.p. (consistente nella somma di tutte le pene inflitte con i provvedimenti considerati), ma non a quello fissato all'art. 81, comma secondo, c.p. (il triplo della pena relativa alla violazione più grave), trovandosi le due norme in concorso apparente (con prevalenza della prima sulla seconda in applicazione del principio di specialità enunciato all'art. 15 c.p.), e dovendosi evitare che, già raggiunto il limite del triplo per una determinata fattispecie concreta, si determini impunità per ulteriori reati dei quali, in successive occasioni, debba essere riconosciuta la pertinenza al medesimo disegno criminoso.

Cass. pen. n. 22588/2005

L'assenza di contiguità temporale tra le condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente impedisce l'assorbimento dell'una condotta nell'altra, con la conseguenza che le due condotte danno luogo a più violazioni della stessa disposizione di legge e quindi a distinti reati, eventualmente legati dal vincolo della continuazione criminosa, ed ambedue previsti dalla norma a più fattispecie tra loro alternative di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990. (Fattispecie in cui uno stesso soggetto aveva ceduto a terzi la sostanza stupefacente almeno due giorni dopo da quando aveva iniziato a detenerla).

Cass. pen. n. 16693/2005

L'unicità del disegno criminoso non è ravvisabile con riferimento a reati colposi nei quali l'imputato non abbia agito nonostante la previsione dell'evento: ne consegue che non è configurabile l'ipotesi della continuazione tra il delitto di omicidio colposo e la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza.

Cass. pen. n. 16542/2005

Il divieto di reformatio in peius, pur operando anche con riguardo alle singole componenti della pena complessiva, inflitta in primo grado per più reati uniti sotto il vincolo della continuazione, presuppone, tuttavia, che non venga meno, a seguito del giudizio d'appello, l'unità ontologica della ritenuta continuazione, nella sua struttura costituita dal reato già individuato come più grave e dai reati satelliti. Qualora, invece, tale condizione venga meno, come nel caso in cui per il reato ritenuto più grave intervenga a seguito di annullamento con rinvio l'assoluzione, l'unica esigenza che il giudice di rinvio è tenuto a salvaguardare è quella di garantire all'imputato l'irrogazione di una pena nel suo complesso inferiore a quella già inflitta.

Cass. pen. n. 1285/2005

La continuazione può essere ravvisata tra contravvenzioni solo se l'elemento soggettivo ad esse comune sia il dolo e non la colpa, atteso che la richiesta unicità del disegno criminoso è di natura intellettiva, e consiste nella ideazione contemporanea di più azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali. (Nella fattispecie, relativa al concorso tra la guida in stato di ebbrezza e il rifiuto di consentire agli organi della Polizia Stradale l'accertamento dello stato di alterazione, la Corte ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva escluso l'ipotesi di continuazione definendo la guida in stato di ebbrezza causata da imprudenza e negligenza).

Cass. pen. n. 47420/2004

In tema di applicazione della pena nel reato continuato, la distinta applicazione dei singoli aumenti di pena per i diversi reati satelliti, sebbene non sia vietata ed anzi sia utile perché rende meglio evidenti le ragioni che concorrono a formare l'aumento complessivo e rende più speditamente applicabili vari istituti penali, quali eventuali cause estintive dei reati o delle pene, tuttavia non è prevista nè richiesta dalla legge; sicché l'indicazione, in materia unitaria e complessiva, dell'aumento di pena per i reati satellite non provoca nullità od irregolarità di alcun genere.

Cass. pen. n. 46270/2004

Il vincolo della continuazione è compatibile con l'aggravante del nesso teleologico, in quanto il primo agisce sul piano della riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso, mentre il secondo è connotato dalla strumentalità di un reato rispetto ad un altro, alla cui esecuzione o al cui occultamento è preordinato.

Cass. pen. n. 44414/2004

In tema di trattamento sanzionatorio del reato continuato, la pena destinata a costituire la base sulla quale operare gli aumenti fino al triplo per i reati satellite — anche se puniti con una sanzione di genere diverso — è esclusivamente quella prevista per la violazione più grave, infatti nell'aumento sulla pena base restano assorbite le pene previste per i reati satellite, in quanto la continuazione determina la perdita dell'autonomia sanzionatoria dei reati meno gravi.

Cass. pen. n. 28514/2004

Una volta ritenuta la continuazione tra più reati, la determinazione della pena deve essere operata individuando la pena per la violazione più grave e procedendo all'aumento fino al triplo di questa indipendentemente dal fatto che per i reati minori siano previste pene di specie e natura diverse. (Fattispecie in cui è stata eliminata la pena della multa inflitta per i reati di detenzione e porto illegale di arma, riconosciuti in continuazione con quello di tentato omicidio).

Cass. pen. n. 24597/2004

Nell'applicazione in fase esecutiva degli istituti del concorso formale o della continuazione, il giudice, una volta individuata la violazione più grave, deve ad essa collegare la stessa pena già fissata nella sede cognitiva, procedendo ad una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, secondo il criterio del cumulo giuridico, con riguardo esclusivo ai reati satellite. (Nella specie il giudice dell'esecuzione, individuato il reato base della nuova fattispecie di delitto continuato, aveva per esso computato una pena più alta di quella inflitta nel giudizio di cognizione).

Cass. pen. n. 18037/2004

La unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e per l'applicazione della continuazione in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, atteso che le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione «ab origine» di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali. Deve, dunque, escludersi che una tale progettazione possa essere presunta sulla sola base del medesimo rapporto di contrasto esistente tra i soggetti passivi e l'autore degli illeciti, come pure sulla base dell'identità o dell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancora della unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva. (Nella specie è stata esclusa l'unicità del disegno criminoso non solamente sulla base dello iato temporale fra i due gruppi di episodi di rapina contestati, ma anche, e soprattutto, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento delle condotte delittuose che risultavano differenti).

Cass. pen. n. 18033/2004

Qualora un reato continuato sia attribuito ad un soggetto che era ancora minorenne all'inizio dell'attività criminosa poi protrattasi con ulteriori reati aventi distinta autonomia, ma unificati dall'identità del disegno criminoso, è possibile operare una scissione delle condotte del soggetto e distinguere, pertanto, tra episodi realizzati in data antecedente ed episodi realizzati in data successiva al raggiungimento della maggiore età, attribuendo la competenza a conoscere i primi al Tribunale per i minorenni ed attribuendo la competenza a conoscere i secondi al Tribunale ordinario.

Cass. pen. n. 15889/2004

Il problema della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine non va impostato in termini di compatibilità strutturale, in quanto nulla si oppone a che, sin dall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione, si concepiscano uno o più reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso. Ne consegue che tale problema si risolve in una quaestio facti la cui soluzione è rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito. (Fattispecie relativa a contestazione c.d. «a catena» tra reati di narcotraffico contestati con le prime due ordinanze di custodia cautelare e associazione di tipo mafioso contestata con una terza, in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata per vizio di motivazione).

Cass. pen. n. 36352/2003

Rientra nei poteri del giudice d'appello accertare se sussistano i presupposti per l'applicazione della disciplina della continuazione anche in mancanza di una specifica doglianza nei motivi di impugnazione. Tale accertamento è peraltro doveroso quando i procedimenti relativi ai reati per i quali è prospettabile il vincolo della continuazione siano riuniti davanti allo stesso giudice e vi sia stata esplicita richiesta in tal senso da parte dell'imputato nel corso del dibattimento.

Cass. pen. n. 35637/2003

La detenzione di sostanze stupefacenti di specie diverse, in quanto ricomprese in differenti tabelle, integra due autonome ipotesi di reato tra le quali è possibile ravvisare la continuazione, trattandosi di distinte azioni tipiche a diversa oggettività giuridica, con differente trattamento sanzionatorio, non alternative tra loro né inquadrabili in un rapporto di assorbimento tra un maius (assorbente) ed un minus (assorbito), come potrebbe essere tra trasporto e detenzione o tra importazione e detenzione (nella specie si trattava di detenzione di cocaina e marijuana).

Cass. pen. n. 32277/2003

Nell'ipotesi di continuazione tra più reati ritenuta in sede di esecuzione, il giudice è vincolato dal giudicato solo per quanto concerne l'individuazione del reato più grave, dovendo egli procedere alla determinazione della pena attraverso un aumento di quella prevista per tale reato (ancorché nei limiti di cui agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., nonché previo ragguaglio tra le pene di genere diverso ai sensi dell'art. 135 c.p.), senza che, al suddetto fine, rilevi il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i c.d. reati satellite, o l'eventuale diversa natura di essa rispetto a quello relativo alla violazione più grave.

Cass. pen. n. 41461/2002

In tema di contrabbando di tabacco lavorato estero, nella previsione di cui all'art. 2 della legge n. 50 del 1994 — concernente l'ipotesi della introduzione, acquisto o detenzione nello Stato di tabacco lavorato estero in quantità superiore ai quindici chili che costituisce ipotesi autonoma di reato e non circostanza aggravante di quella prevista dall'art. 282 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (contrabbando doganale), con la quale può concorrere ai sensi dell'art. 81 c.p. —, l'espressione «ferme restando le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni in materia doganale» non deve essere intesa nel senso che tali sanzioni debbano essere comunque applicate. Qualora, infatti, entrambi i reati concorrano ai sensi dell'art. 81 c.p. deve applicarsi solo la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, cioè la pena della reclusione prevista per l'art. 2 L. n. 50 del 1994, aumentata ex art. 81 c.p., e non anche la multa prevista dagli artt. 282 ss. del D.P.R. n. 43 del 1973.

Cass. pen. n. 33300/2002

Tra il reato di lesioni colpose a seguito di incidente stradale e quelli di omissione dell'obbligo di fermata e di soccorso alle persone rimaste (art. 189, commi 6 e 7, c.s.), non è possibile ritenere sussistente la continuazione, giacché la natura colposa del primo dei detti reati esclude che possa essere ipotizzata l'unicità del disegno criminoso con gli altri. E neppure è possibile ravvisare il concorso formale, dal momento che i due comportamenti sono stati posti in essere con condotte distinte, essendo le violazioni dell'art. 189 c.s. evidentemente successive, sia pure di poco, all'incidente causato. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 12276/2002

In tema di reato concernente le armi da guerra, è configurabile il concorso formale tra il reato di detenzione di cui all'art. 2 della L. n. 895 del 1967 e quello di “raccolta” di armi di cui all'art. 1 della stessa legge (per la cui individuazione è necessario fare riferimento al concetto di “raccolta” come determinato dall'art. 10, comma 6, della L. n. 110 del 1975, concernente le armi comuni da sparo ed estensibile anche alle armi da guerra, in assenza di espressa previsione normativa), nell'ipotesi in cui il numero delle armi detenute sia superiore a tre, nessuna delle quali o solo taluna di esse sia stata denunciata all'autorità di pubblica sicurezza e non sussista la licenza di collezione.

Cass. pen. n. 23386/2001

L'unificazione ex art. 81 c.p. di nuova condanna con fatti già giudicati in precedenza impone una nuova valutazione delle condizioni di cui agli artt. 163 e segg. c.p., in relazione al rinnovo della prognosi di non recidività richiesta per la concessione della sospensione condizionale della pena.

Cass. pen. n. 14080/2001

Attesa la possibilità di riconoscimento della continuazione fra reato da giudicare e reato già giudicato, anche quando il primo sia più grave del secondo (dovendosi in tal caso determinare la pena complessiva sulla base di quella da infliggere per il reato più grave, aumentata nella misura ritenuta equa in riferimento al reato meno grave già giudicato), deve escludersi la violazione del divieto di reformatio in pejus qualora, avendo il giudice di primo grado stabilito, per una pluralità di reati, soltanto la pena complessiva, il giudice d'appello individui fra detti reati quello più grave e determini autonomamente la relativa pena base, sulla quale operi, quindi, l'aumento anche per il reato meno grave già giudicato.

Cass. pen. n. 11240/2001

In tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione non può prescindere dal riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri episodi analoghi, giudicati separatamente e con un'unica sentenza, e può escludere l'esistenza del vincolo in questione solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta presentata ai sensi dell'art. 671 c.p.p., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione. (Nella specie, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice della esecuzione aveva respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato senza considerare che i fatti oggetto della richiesta presentata in sede di esecuzione si collocavano in un lasso di tempo, in tutto o in parte, uguale a quello intercorrente tra altri analoghi episodi criminosi già unificati nel vincolo della continuazione dal giudice della cognizione).

Cass. pen. n. 8164/2001

L'istituto della continuazione non è applicabile tra reati dolosi e reati colposi, in quanto l'unicità del disegno criminoso attiene ad un momento psicologico (dolo) che non può sussistere nei reati colposi nei quali l'evento non è voluto.

Cass. pen. n. 6843/2001

Il giudice d'appello cui sia espressamente richiesta l'applicazione della continuazione con altri fatti già coperti da giudicato, non può rimettere la decisione al giudice dell'esecuzione, né può sottrarsi alla decisione affermando che la precedente sentenza, in quanto emessa a seguito di patteggiamento, sarebbe inidonea a consentire l'accertamento del nesso di continuazione fra i diversi fatti, ma deve provvedere sulla richiesta, atteso che il giudice dell'esecuzione non potrebbe disporre, in concreto, di elementi diversi o più perspicui di quelli già noti al giudice della cognizione.

Cass. pen. n. 11847/2000

In tema di continuazione, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto ex art. 81 c.p.p., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 c.p.p. ed in particolare nell'ipotesi in cui venga ritenuta la continuazione con altro fatto già giudicato con il predetto rito e detto fatto sia considerato meno grave, l'imputato ha diritto a che l'incremento sulla pena base tenga conto della diminuente de qua.

Cass. pen. n. 43822/2000

In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, avuto riguardo alla peculiarità e natura premiale del rito, oggetto di valutazione da parte del giudice, ai fini della verifica della congruità della pena, è il risultato finale dell'accordo e pertanto, quanto all'aumento di pena per la continuazione, non vi è necessità di una specifica motivazione nel senso della esplicita indicazione dell'aumento sulla pena base, ma è sufficiente la valutazione della pena finale, purché non illegale. (Fattispecie in cui, rispetto alla contestazione della continuazione già contenuta nel capo di imputazione, è stato ritenuto sufficiente che la pena complessiva finale risultasse superiore al minimo edittale, potendosi ritenere che il giudice avesse implicitamente valutato la legalità e congruità della pena concordata tenendo conto dell'aumento, evidentemente già incluso nella pena finale oggetto del patteggiamento, per la detta continuazione).

Cass. pen. n. 10790/2000

La preclusione di cui all'art. 649 c.p.p. non può essere invocata in caso si configuri un'ipotesi di concorso formale di reati, in quanto la fattispecie può essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge derivante dallo stesso fatto con il limite, peraltro, che nel diverso giudizio non sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato.

Cass. pen. n. 2230/2000

Nel caso di continuazione tra reati puniti con sola pena detentiva e con pena congiunta e ritenuto reato più grave quello punito con la sola pena detentiva ed è legittimo l'aumento di pena della sola pena detentiva. (Fattispecie di concorso dei reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in cui è stato considerato reato più grave quello di cui all'art. 74).

Cass. pen. n. 710/2000

Anche nei confronti del minorenne, per la configurazione dell'unicità del disegno criminoso non è sufficiente l'omogeneità dei reati commessi e neanche la loro contiguità temporale, ma è necessaria la possibilità di ricondurre le singole violazioni a un unico progetto, nel quale ciascuna sia compresa, sin dall'inizio, nelle sue componenti essenziali, sicché, fin da quando si commette il primo reato, siano già delineate le successive violazioni in base a un programma di massima. (Nell'affermare il principio di cui sopra, la S.C. ha, peraltro, sottolineato la circostanza che, nei singoli casi concreti, la diversa capacità di progettazione del minore rispetto all'adulto può incidere sulla verifica dell'unitarietà del disegno criminoso, da eseguire sulla base di elementi di fatto di univoca connotazione, quali non possono considerarsi esclusivamente la tipologia dei reati e la loro contiguità temporale).

Cass. pen. n. 1353/2000

In tema di concorso di reati, allorché la condotta punita viene espressa dalla norma incriminatrice quale rapporto tra il soggetto attivo e l'oggetto materiale, come nel caso di detenzione di armi e banconote false, è configurabile il concorso formale di reati ex articolo 81, primo comma, c.p., purché l'azione abbia per oggetto una pluralità di cose aventi una propria specificità ed autonomia. Ne consegue che la simultanea detenzione di più armi o di più banconote false o di diverse quantità di droga eterogenea, se non è frazionabile in modo da determinare una pluralità di azioni unificabili sotto il vincolo della continuazione a norma dell'articolo 81 cpv. c.p., genera comunque una pluralità di violazioni della stessa disposizione unificabili ai sensi del primo comma della citata norma.

Cass. pen. n. 2934/2000

In tema di riconoscimento della continuazione, l'onere di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione dell'istituto è da ritenersi soddisfatto non solo con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa, ben potendo in tale ipotesi l'acquisizione del documento essere disposta dal giudice, come si ricava tra l'altro dalla esplicita previsione dell'art. 186 disp. att. c.p.p., che, pur riguardando l'applicazione della continuazione in sede di esecuzione, esprime un principio che ha valore generale.

Cass. pen. n. 990/2000

Il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile ai fini della fruizione dei benefici penitenziari allorché il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi. Tuttavia, allorché il reato ostativo non coincida con la violazione più grave, ma sia solo un reato satellite, lo scioglimento del cumulo formatosi per effetto della continuazione non può non determinare il ripristino per esso della pena edittale prevista, calcolata nel minimo, e quindi con esclusione di qualsiasi riferimento alla pena inflitta in concreto a titolo di aumento per la continuazione, giacché tale riferimento non ha più ragione di essere, una volta che si sia operato lo scioglimento del vincolo giuridico dovuto alla continuazione. (Nella specie, in relazione a condanna a pena, diminuita per il rito abbreviato, a tre anni e otto mesi di reclusione per traffico di stupefacenti e associazione per delinquere finalizzata allo spaccio, unico reato, quest'ultimo, ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, per il quale era stato applicato l'aumento di un anno di reclusione sulla pena stabilita per il primo reato, indicato come il più grave, era stata avanzata istanza di affidamento in prova al servizio sociale, previa imputazione della custodia cautelare sofferta all'aumento di pena per il reato satellite. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato perché il tribunale di sorveglianza accertasse l'avvenuta espiazione, da parte del condannato, della pena edittale minima prevista per il reato associativo, diminuita di un terzo per il rito abbreviato).

Cass. pen. n. 6557/2000

Quando si chieda l'applicazione della continuazione in fase esecutiva di ordine a più condanne, delle quali quella più grave sia stata pronunciata per più reati già uniti dal vincolo della continuazione nel giudizio di cognizione, deve essere assunta come base la pena inflitta, in tale giudizio, per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti, che dovrà essere ex novo determinato dal giudice dell'esecuzione.

Cass. pen. n. 4437/2000

Può essere emendata ex art. 619 c.p.p. la sentenza di patteggiamento che ha recepito l'accordo tra le parti relativo alla sussistenza della continuazione tra i reati di omicidio colposo e guida senza patente, allorché, essendo stata contestata all'imputato la realizzazione delle due condotte in unico contesto, è ravvisabile, anziché la continuazione, non configurabile tra reati colposi, il concorso formale.

Cass. pen. n. 14/1999

Nel corso dell'esecuzione il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile, ai fini della fruizione dei benefici penitenziari, in ordine ai reati che di questi non impediscono la concessione e sempre che il condannato abbia espiato la pena relativa ai delitti ostativi.

Cass. pen. n. 10539/1999

La disciplina dell'art. 81 c.p. è applicabile in via generale, e quindi anche nel campo dei reati tributari, in ipotesi di continuazione sia eterogenea che omogenea, in quanto legge generale che, nella previsione del cumulo giuridico delle pene, non deroga alla legge speciale precedente. L'art. 8 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, soltanto nel caso di più violazioni omogenee affida alla discrezionalità del giudice l'applicazione, se più favorevole in concreto, dello specifico criterio di computo della pena finale in esso previsto.

Cass. pen. n. 1429/1999

In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice, nell'ipotesi di reato continuato, per stabilire la sostituibilità della sanzione deve fare riferimento alla pena determinata in concreto per il reato più grave, comprendendo nel calcolo così effettuato la diminuente premiale e non considerando, per contro, né l'ordine di applicazione degli aumenti e delle diminuzioni di pena derivanti dalla continuazione tra i reati né gli aumenti di pena determinati dalla continuazione. Detta disciplina si allinea al favor che informa l'istituto della continuazione alle finalità deflattive dei riti speciali nonché a quelle di contenere l'applicazione della pena detentiva.

Cass. pen. n. 228/1999

In tema di continuazione, ai fini del calcolo delle pene la violazione più grave va individuata in quella punita più severamente, sicché nel concorso tra delitti e contravvenzioni, violazione più grave va considerata quella costituente delitto, e ciò anche nel caso in cui la contravvenzione sia punita edittalmente con una pena di maggiore quantità rispetto a quella prevista per il delitto; il discorso quantitativo serve, infatti, solo come integratore allorquando si tratti di pene di uguale specie.

Cass. pen. n. 8794/1998

Il reato continuato finanziario, previsto dall'art. 8 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, e quello comune, di cui all'art. 81 c.p., pur con le loro specifiche caratteristiche, sono concettualmente identici, per cui al primo si applicano tutte quelle disposizioni, non espressamente derogate, previste dal codice penale per il reato continuato comune.

Cass. pen. n. 2624/1998

La configurazione del reato continuato come un unicum deve essere esclusa allorché la fictio juris comporti conseguenze sfavorevoli al condannato, atteso che la continuazione è un istituto ispirato al favor rei, salve le eccezioni stabilite dalla legge. Pertanto, in tema di revoca dell'indulto condizionato, qualora sia stata irrogata una pena unica in ordine a più delitti unificati dalla continuazione, compiuti prima e dopo la data di entrata in vigore del provvedimento di clemenza, il giudice dell'esecuzione deve chiarire la portata del giudicato e individuare, nell'ambito dei plurimi episodi unificati, quello più grave e la pena per esso inflitta; e se, per nessuno dei fatti delittuosi commessi successivamente alla predetta data, dovesse ritenersi inflitta una pena detentiva che raggiunga il limite previsto per la revoca, il concesso indulto non sarebbe comunque revocabile.

Cass. pen. n. 2107/1998

In tema di reato continuato la valutazione del giudice circa la identità del disegno criminoso costituisce il solo criterio per la unificazione fittizia quoad poenam della pluralità degli illeciti commessi dall'agente con una molteplicità di azioni, restandone escluso ogni fattore di carattere temporale. Pertanto, al giudice del merito non è inibita l'applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 81, primo e secondo comma, c.p. quando sia stata già pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna nei confronti dell'imputato per fatto anche meno grave di quello sottoposto al suo giudizio. In siffatta ipotesi la pena complessiva va determinata sulla base di quella da infliggersi per il reato più grave sottoposto al giudizio in corso e va apportato l'aumento ritenuto equo in riferimento al reato meno grave già giudicato.

Cass. pen. n. 6396/1997

In tema di indulto (nella specie applicato ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394), ove nel termine previsto sia commesso un reato punibile, di per sé, nel minimo, con pena comportante la revoca del beneficio, quest'ultima opera pur quando, essendosi affermata la continuazione fra il detto reato ed altri commessi in precedenza, fra i quali è stata individuata la violazione più grave, l'aumento di pena per il reato suscettibile di dar luogo alla revoca sia stato quantificato in misura inferiore a quella indicata dalla legge per l'operatività della revoca stessa.

Cass. pen. n. 6441/1997

In ottemperanza alla regola dettata dall'art. 2 del D.P.R. 23 dicembre 1990 n. 294, secondo cui sono condonate per intero le pene accessorie temporanee conseguenti a condanne per le quali sia applicato, anche solo in parte, l'indulto, ed avuto riguardo al principio per il quale allo scioglimento del vincolo della continuazione può darsi luogo solo quando da esso derivi un vantaggio per l'interessato, deve ritenersi che, in caso di applicazione dell'indulto limitata, ratione temporis commissi delicti, ad alcuni soltanto degli episodi criminosi uniti per continuazione, i quali tutti, peraltro, comportino l'applicazione di pene accessorie, queste ultime vadano comunque interamente condonate.

Cass. pen. n. 4503/1997

In caso di pluralità di reati in ordine ai quali può trovare applicazione una pena di identica specie, ove l'uno sia punito con pena più elevata nel massimo e l'altro con pena più elevata nel minimo, non è possibile irrogare una pena inferiore alla pena base minima prevista per uno dei reati unificati. (In proposito la Corte ha osservato come la sentenza 92/4901 delle Sezioni Unite vada così correttamente interpretata, anche sulla base della ordinanza n. 97/11 della Corte costituzionale).

Cass. pen. n. 5521/1997

L'unicità del disegno criminoso non è esclusa dalla natura contravvenzionale di alcuni reati (sempre che siano posti in essere con dolo) e va desunta di regola da elementi presuntivi e indiziari, tenendo conto, tra l'altro, delle modalità della condotta, della sistematicità e delle abitudini programmate di vita, della tipologia dei reati, del bene protetto, dell'omogeneità, e non, delle violazioni, della causale, delle condizioni di tempo e di luogo, o non trascurando il valore non decisivo, ma comunque sintomatico, della brevità dell'intervallo cronologico, specie se fra alcuni fatti in esso compresi il vincolo della continuazione sia stato già definitivamente riconosciuto dal giudice della cognizione o da quello dell'esecuzione.

Cass. pen. n. 3650/1997

Ai fini della configurabilità della continuazione dei reati, — venuto meno con la riforma del 1974 il requisito dell'omogeneità delle violazioni, ha acquistato rilevanza decisiva l'identità del disegno criminoso, inteso come ideazione e violazione di uno scopo unitario che esalta un programma complessivo, nel quale si collocano le singole azioni, commesse poi, di volta in volta, con singole determinazioni. Ciò implica che lo scopo sia sufficientemente specifico, che la rappresentazione dell'agente ricomprenda tutta la serie degli illeciti facenti parte del programma, concepito nelle sue linee generali ed essenziali, che il programma criminoso sia cioè prefigurato fin dalla consumazione del primo reato, che si assume rientrare, insieme agli altri illeciti, nella continuazione. Nella fattispecie la Corte ha precisato che non appare configurabile il nesso della continuazione tra il delitto di associazione di tipo mafioso e quelli programmati o comunque effettivamente commessi. L'associazione, invero, è contraddistinta dall'accordo programmatico per la commissione di delitti, per il controllo di attività economiche e per la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, con il ricorso a metodi tipicamente mafiosi (forza intimidatrice, condizione di assoggettamento e di omertà); per aversi reato continuato, invece, non è sufficiente un generico piano di attività delinquenziale, ma occorre che tutte le azioni ed omissioni siano comprese, fin dal primo momento e nei loro elementi essenziali ed individualizzanti, nell'originario disegno criminoso; deve sussistere, in sostanza, uno stesso momento genetico-ideativo che accomuna il delitto associativo a quelli eseguiti in sua realizzazione.

Cass. pen. n. 7089/1997

Nel caso in cui in un giudizio in corso sia stata riconosciuta la continuazione tra i reati sub iudice e reati già giudicati con sentenza irrevocabile ed il giudice abbia ritenuto meno gravi i primi, alla pena inflitta con la sentenza irrevocabile si aggiunge la frazione di pena in aumento per la continuazione per i reati accertati nel giudizio in corso. In tal caso il giudice non può applicare alla condanna già passata in giudicato la diminuzione della pena per un rito di un procedimento diverso né può riconsiderare e rideterminare ex art. 133 c.p. l'entità di quella pena definitiva, per il principio della intangibilità della stessa.

Cass. pen. n. 6496/1997

In tema di reato continuato la valutazione del giudice circa l'identità del disegno criminoso costituisce il solo criterio da adottare, nonché l'istituto della continuazione può essere applicato anche quando sia stata già pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna per fatto anche meno grave di quello sottoposto al suo giudizio.

Cass. pen. n. 3085/1997

Il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione del reato continuato, non può infliggere una pena di specie diversa da quella inflitta dal giudice della cognizione, neanche se quest'ultima sia parzialmente o totalmente derivante da sostituzione a norma della legge n. 689 del 1981. (Nella specie, il giudice dell'esecuzione, ritenuta la continuazione tra più condanne per vari episodi di emissione di assegni a vuoto, dei quali uno punito con un mese di reclusione, sostituito con corrispondente sanzione pecuniaria, ma complessivamente puniti con lire 10.950.000 di multa, aveva rideterminato la pena in sei mesi di reclusione e lire 1.000.000 di multa).