Cass. pen. n. 14080 del 6 aprile 2001

Testo massima n. 1


Attesa la possibilità di riconoscimento della continuazione fra reato da giudicare e reato già giudicato, anche quando il primo sia più grave del secondo (dovendosi in tal caso determinare la pena complessiva sulla base di quella da infliggere per il reato più grave, aumentata nella misura ritenuta equa in riferimento al reato meno grave già giudicato), deve escludersi la violazione del divieto di reformatio in pejus qualora, avendo il giudice di primo grado stabilito, per una pluralità di reati, soltanto la pena complessiva, il giudice d'appello individui fra detti reati quello più grave e determini autonomamente la relativa pena base, sulla quale operi, quindi, l'aumento anche per il reato meno grave già giudicato.