Cass. pen. n. 24597 del 28 maggio 2004
Testo massima n. 1
Nell'applicazione in fase esecutiva degli istituti del concorso formale o della continuazione, il giudice, una volta individuata la violazione più grave, deve ad essa collegare la stessa pena già fissata nella sede cognitiva, procedendo ad una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, secondo il criterio del cumulo giuridico, con riguardo esclusivo ai reati satellite. (Nella specie il giudice dell'esecuzione, individuato il reato base della nuova fattispecie di delitto continuato, aveva per esso computato una pena più alta di quella inflitta nel giudizio di cognizione).