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Art. 699 — Principio di specialità

Art. 699 — Principio di specialità

1. La concessione dell’estradizione, l’estensione dell’estradizione già concessa e la riestradizione sono sempre subordinate alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa o estesa ovvero da quello per il quale la riestradizione è stata concessa, l’estradato non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale né consegnato ad altro stato .

2. La disposizione del comma 1 non si applica quando l’estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

3. Il ministro può inoltre subordinare la concessione dell’estradizione ad altre condizioni che ritiene opportune.

4. Il ministro verifica l’osservanza della condizione di specialità e delle altre condizioni eventualmente apposte.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 32356/2004

In tema di estradizione, il principio di specialità, contenuto nel primo comma dell’art. 14 della convenzione europea di estradizione, resa esecutiva con legge 30 gennaio 1963, n. 300, pone precisi limiti alla giurisdizione del giudice procedente impedendogli di perseguire l’estradato per reati per i quali non è stata concessa l’estradizione, ma tali effetti preclusivi vengono meno se l’estradato, fuggito nuovamente all’estero venga arrestato in altro Stato e riconsegnato sulla base di una nuova e diversa procedura estradizionale.

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Cass. pen. n. 4711/1999

La mancanza di passaporto o di altro valido documento per l’espatrio costituisce impedimento giuridico all’allontanamento del territorio dello Stato, con conseguente permanenza del principio di specialità e dei connessi privilegi in tema di libertà personale e soggezione a provvedimento di estradizione. [Fattispecie relativa a riestradizione dall’Italia verso la Francia di cittadino francese, per il quale il nostro Paese aveva ottenuto l’estradizione, per reati commessi in Italia, dal Portogallo che in precedenza l’aveva negata alla Francia per gli stessi reati oggetto della richiesta francese all’Italia; nell’enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che la permanenza del soggetto nel territorio italiano oltre il quarantacinquesimo giorno dalla scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare, non accompagnata da alcuna richiesta di documento valido per l’espatrio non rendesse più applicabile il principio di specialità e consentisse un nuovo arresto a fini estradizionali e l’estradizione].

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Cass. pen. n. 6753/1998

Non è ravvisabile violazione del principio di specialità, di cui all’art. 14 della Convenzione europea di estradizione, approvata con legge 30 gennaio 1963, n. 300, quando il giudice attribuisca, con la sentenza, ai fatti per i quali l’estradizione sia stata concessa, una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella del provvedimento di estradizione, quando l’accadimento storico, così come contemplato in detto provvedimento, risulti nei suoi elementi costitutivi corrispondente ai fatti per i quali è intervenuta condanna, sia pure in parte specificati secondo modalità della condotta che non incidono sulla sostanza della contestazione, in quanto solo il fatto diverso è riconducibile entro l’ambito operativo della clausola di specialità.

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Cass. pen. n. 1183/1994

Il principio di specialità, contenuto nel primo comma dell’art. 14 della Convenzione europea di estradizione – resa esecutiva con L. 30 gennaio 1963 n. 300 – non comporta una automatica e totale sospensione della giurisdizione del giudice procedente, ma pone dei limiti al suo potere, derivanti dalla necessità di impedire che si tragga occasione dalla presenza dell’estradato nel territorio nazionale per l’esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale relativi a fatti anteriori alla consegna, per i quali non è stata concessa l’estradizione. Tuttavia l’estradato, qualora – allontanandosi dal territorio nazionale – venga meno all’osservanza dell’obbligo relativo alla sua presenza coatta nel territorio dello Stato italiano, non può più innovare in suo favore l’applicazione del principio di specialità, atteso che in tal caso lo Stato richiedente, ai sensi dell’art. 14 secondo comma della convenzione citata, ha la facoltà di adottare tutte le misure necessarie ai fini dell’esercizio della giurisdizione.

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Cass. pen. n. 7301/1991

Il principio di specialità dell’estradizione, che costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale e non semplice ostacolo a disporre della persona fisica dell’imputato, non è applicabile allorché l’estradizione sia stata totalmente negata poiché il diniego non può limitare in alcun modo la potestà dello Stato richiedente, e la giurisdizione di tale Stato non può subire restrizioni oltre i casi espressamente previsti per effetto di decisione di uno Stato estero. [Fattispecie in cui si è ritenuta legittima la procedura in contumacia nei confronti di imputato, libero all’estero, di cui era stata rifiutata l’estradizione].

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