14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 32356 del 23 luglio 2004
Testo massima n. 1
In tema di estradizione, il principio di specialità, contenuto nel primo comma dell’art. 14 della convenzione europea di estradizione, resa esecutiva con legge 30 gennaio 1963, n. 300, pone precisi limiti alla giurisdizione del giudice procedente impedendogli di perseguire l’estradato per reati per i quali non è stata concessa l’estradizione, ma tali effetti preclusivi vengono meno se l’estradato, fuggito nuovamente all’estero venga arrestato in altro Stato e riconsegnato sulla base di una nuova e diversa procedura estradizionale.
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