14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4711 del 13 settembre 1999
Testo massima n. 1
La mancanza di passaporto o di altro valido documento per l’espatrio costituisce impedimento giuridico all’allontanamento del territorio dello Stato, con conseguente permanenza del principio di specialità e dei connessi privilegi in tema di libertà personale e soggezione a provvedimento di estradizione. [ Fattispecie relativa a riestradizione dall’Italia verso la Francia di cittadino francese, per il quale il nostro Paese aveva ottenuto l’estradizione, per reati commessi in Italia, dal Portogallo che in precedenza l’aveva negata alla Francia per gli stessi reati oggetto della richiesta francese all’Italia; nell’enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che la permanenza del soggetto nel territorio italiano oltre il quarantacinquesimo giorno dalla scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare, non accompagnata da alcuna richiesta di documento valido per l’espatrio non rendesse più applicabile il principio di specialità e consentisse un nuovo arresto a fini estradizionali e l’estradizione ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]