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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7301 del 8 luglio 1991

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7301 del 8 luglio 1991

Testo massima n. 1

Il principio di specialità dell’estradizione, che costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale e non semplice ostacolo a disporre della persona fisica dell’imputato, non è applicabile allorché l’estradizione sia stata totalmente negata poiché il diniego non può limitare in alcun modo la potestà dello Stato richiedente, e la giurisdizione di tale Stato non può subire restrizioni oltre i casi espressamente previsti per effetto di decisione di uno Stato estero. [ Fattispecie in cui si è ritenuta legittima la procedura in contumacia nei confronti di imputato, libero all’estero, di cui era stata rifiutata l’estradizione ].

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