Cass. pen. n. 1183 del 6 maggio 1994
Testo massima n. 1
Il principio di specialità, contenuto nel primo comma dell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione - resa esecutiva con L. 30 gennaio 1963 n. 300 - non comporta una automatica e totale sospensione della giurisdizione del giudice procedente, ma pone dei limiti al suo potere, derivanti dalla necessità di impedire che si tragga occasione dalla presenza dell'estradato nel territorio nazionale per l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale relativi a fatti anteriori alla consegna, per i quali non è stata concessa l'estradizione. Tuttavia l'estradato, qualora – allontanandosi dal territorio nazionale - venga meno all'osservanza dell'obbligo relativo alla sua presenza coatta nel territorio dello Stato italiano, non può più innovare in suo favore l'applicazione del principio di specialità, atteso che in tal caso lo Stato richiedente, ai sensi dell'art. 14 secondo comma della convenzione citata, ha la facoltà di adottare tutte le misure necessarie ai fini dell'esercizio della giurisdizione.