12 Mag Art. 102 — Sostituto del difensore
1. Il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio possono nominare un sostituto.
2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 48862/2018
La designazione del sostituto da parte del difensore può essere effettuata con delega “orale” ai sensi dall’art. 96, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato alla luce della tacita abrogazione dell’art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, per effetto della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma dell’ordinamento della professione forense.
Cass. pen. n. 5620/2015
Il difensore che venga designato di ufficio a norma dell’art. 97, quarto comma, cod. proc. pen., per l’ipotesi di assenza del difensore di fiducia o di ufficio, assume la qualità di sostituto e, in applicazione dell’art. 102, secondo comma, cod. proc. pen., gli spetta di esercitare i diritti e di assumere i doveri del difensore precedente fino a quando quest’ultimo non vi provveda personalmente quale titolare dell’ufficio di difesa, cosicché a quest’ultimo vanno inviati gli avvisi o effettuate le notifiche ai sensi dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 7418/2014
Il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento per concomitante impegno professionale non può limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di questo, ma deve fornire l’attestazione dell’assenza di un codifensore nell’altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell’uno o nell’altro dei due processi contemporanei, nonché i motivi che impongono la sua presenza nell’altro processo, in relazione alla particolare natura dell’attività che deve svolgervi, al fine di dimostrare che l’impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie.
Cass. pen. n. 1417/2013
Il sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona offesa non è legittimato a presentare autonomo ricorso per cassazione contro una sentenza assolutoria.
Cass. pen. n. 13699/2006
La nomina, da parte del difensore della persona offesa, ai sensi dell’art. 102 c.p.p., di un proprio sostituto, non attribuisce a quest’ultimo il potere di costituirsi parte civile, rimanendo tuttavia salva la validità della costituzione ove questa avvenga in presenza della stessa persona offesa, nel qual caso essa deve ritenersi effettuata direttamente dal titolare del relativo diritto.
Cass. pen. n. 90/2006
Non rileva, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che la relativa istanza sia presentata in udienza dal sostituto del difensore che non risulti iscritto nell’elenco speciale previsto dall’art. 81 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, purché in detto elenco sia iscritto il difensore sostituito, in quanto in caso di nomina del sostituto il titolare dell’ufficio del difensore resta sempre il soggetto originariamente nominato.
Cass. pen. n. 30433/2004
Al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato compete il compenso per l’attività difensiva svolta dal sostituto.
Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può nominare, a norma dell’art. 102 c.p.p., un sostituto per tutte le attività per le quali la sostituzione è consentita, oltre quella di investigazione difensiva, alla quale soltanto fa riferimento l’art. 101 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 [testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia].
Il sostituto del difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non deve necessariamente essere scelto tra gli iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 80 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 [testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia].
Cass. pen. n. 3348/2004
Nel giudizio di primo grado, qualora il difensore di fiducia dell’imputato non compaia all’udienza e venga sostituito ai sensi dell’art. 97 quarto comma c.p.p., il nuovo difensore nominato, che ha la qualifica di sostituto al quale si applicano le disposizioni dell’art. 102 c.p.p., per tutta la durata dell’impedimento del sostituito assume ed esercita i diritti e i doveri della difesa fino a quando quest’ultimo difensore che pur conserva la qualifica, non renda nota la cessazione dell’impedimento, dichiarando di riassumere dalla data della comunicazione l’effettivo esercizio di tali diritti e doveri; pertanto, fino all’adempimento di detto onere, l’avviso della fissazione del dibattimento e, in genere, ogni comunicazione o notificazione che riguardi la difesa dell’imputato spettano esclusivamente al sostituto.
Cass. pen. n. 3072/2003
Nel caso di impedimento a comparire del difensore non vi è alcun obbligo da parte di quest’ultimo di nominare un suo sostituto; ne deriva che qualora venga incaricato dal difensore un altro avvocato al solo scopo di depositare la certificazione medica e di chiedere il rinvio del procedimento, non sussiste alcuna valida sostituzione processuale ed il cosiddetto sostituto assume la posizione giuridica di difensore d’ufficio.
Cass. pen. n. 36987/2001
In tema d’impedimento del difensore per concomitanza di altro impegno professionale, spetta al difensore, oltre all’onere di prospettare in modo tempestivo e motivato le ragioni che gli impediscono di presenziare, quello di fornire specifica ragione della impossibilità di nominare un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p., e il giudice del merito, nel bilanciamento degli interessi della difesa con quelli dell’amministrazione della giustizia, deve attribuire priorità all’esigenza di evitare che maturino i termini di prescrizione dei reati, in ciò tenendo conto non solo del tempo necessario per il giudizio di legittimità, ma anche di quello occorrente per un eventuale giudizio di rinvio. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto motivato il diniego di rinvio dell’udienza per impedimento del difensore, dopo che altro rinvio era stato concesso per impedimento dell’imputato, anche in considerazione del fatto che il termine prescrizionale massimo era ormai prossimo e che nonostante il rigetto dell’istanza del difensore la corte di appello aveva dovuto dichiarare prescritti una parte dei reati contestati].
Cass. pen. n. 14164/1999
L’accordo per l’applicazione di pena su richiesta delle parti, concluso con il P.M. dal sostituto processuale nominato dal difensore al quale l’imputato abbia rilasciato procura speciale è nullo, in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano, stante la natura particolare dell’atto dispositivo in vista del quale vengano conferiti, per lo intuitu personae ed esulano da quelli tipici connessi allo svolgimento del mandato difensivo, sicché non possono esser compresi tra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell’art. 102 c.p.p.
Cass. pen. n. 14115/1999
In tema di poteri del sostituto del difensore di fiducia, l’art. 102 c.p.p. non riconoscendo rilevanza ad eventuali limitazioni apposte dal difensore di fiducia alla designazione del suo sostituto, prevede che quest’ultimo possa esercitare tutti i diritti assumendo i doveri del difensore. Non può riconoscersi neppure in favore del sostituto processuale la facoltà di chiedere un termine per la difesa, in quanto si tratta di un soggetto che rappresenta il difensore a tutti gli effetti e la legge ne presuppone la preparazione adeguata.
Cass. pen. n. 3682/1997
L’avvocato che, su incarico del difensore di fiducia, ne rappresenta l’impedimento a comparire ai sensi dell’art. 486 c.p.p. e chiede il rinvio, agisce, in relazione a tale istanza, in nome e per conto del medesimo, al quale pertanto non deve essere notificata l’ordinanza di fissazione della nuova udienza.
Cass. pen. n. 5543/1997
È nullo l’accordo per l’applicazione della pena a richiesta delle parti concluso con il pubblico ministero dal sostituto processuale nominato dal difensore al quale sia stata conferita la procura speciale per la scelta del rito. I poteri che derivano da tale procura, infatti, per la natura del particolarissimo atto dispositivo in vista del quale sono conferiti, si caratterizzano per l’intuitus personae ed esulano da quelli tipici inerenti allo svolgimento del mandato difensivo, sicché non possono essere ricompresi tra quelli esercitabili dal sostituto del difensore ai sensi del secondo comma dell’art. 102 c.p.p., né possono essere espressamente sub-delegati.
Cass. pen. n. 3058/1996
Il nuovo codice di procedura penale, al fine di assicurare l’effettiva e continua assistenza tecnica, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d’ufficio e quella di fiducia, nel senso che anche la prima si caratterizza per l’immutabilità del difensore sino alla eventuale dispensa dall’incarico o all’avvenuta nomina fiduciaria. Il difensore d’ufficio, dunque, al pari di quello di fiducia, non può essere sostituito se non per situazioni specificatamente previste dal legislatore, quali quelle stabilite nell’art. 97 c.p.p. [mancato reperimento, mancata comparizione e abbandono della difesa]. Pertanto, la mancata citazione del difensore d’ufficio, al di fuori delle ipotesi suddette, determina la nullità assoluta del rapporto processuale e del conseguente provvedimento, ai sensi dell’art. 179 c.p.p. [Fattispecie relativa al mancato avviso al difensore d’ufficio della udienza di convalida dell’arresto].
Cass. pen. n. 4295/1995
In caso di nomina di un difensore d’ufficio e della successiva designazione di un sostituto ex art. 97 n. 4 c.p.p., questi esegue i diritti ed assume i doveri del difensore e perciò a lui, come al difensore d’ufficio originariamente nominato, può essere notificato l’estratto contumaciale della sentenza, che egli dovrà aver cura di consegnare all’imputato. La notifica può essere perciò fatta indifferentemente all’uno od all’altro dei difensori senza che ciò comporti lesione dei diritti dell’imputato.
Cass. pen. n. 3038/1995
Poiché il nuovo codice di procedura penale ha parificato il difensore d’ufficio a quello di fiducia, attuando il principio della «unicità» e della «immutabilità» dell’ufficio di difesa, la nomina, avvenuta in udienza, del sostituto del difensore d’ufficio già nominato con il decreto di citazione deve intendersi riferita al singolo atto [nella specie l’udienza] per cui è avvenuta, e non all’intero procedimento, con la conseguenza che al titolare della difesa e non al sostituto deve essere notificato l’estratto contumaciale.
Cass. pen. n. 22/1994
Poiché il nuovo codice di procedura penale ha realizzato, in attuazione della direttiva n. 105 della legge delega, la sostanziale equiparazione della difesa di ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch’essa si caratterizza per l’immutabilità del difensore fino all’eventuale dispensa dall’incarico o all’avvenuta nomina fiduciaria, il diritto di impugnazione riservato in via autonoma al difensore ai sensi dell’art. 571, terzo comma, c.p.p., compete al difensore di ufficio a suo tempo designato dal giudice o dal pubblico ministero, che va considerato titolare dell’ufficio di difesa anche al momento del deposito del provvedimento impugnabile, pur se, in costanza di una delle situazioni previste dal quarto comma dell’art. 97 c.p.p., egli sia stato momentaneamente sostituito. Tuttavia, per l’esigenza di non costringere la sostituzione del difensore di ufficio in limiti temporali aprioristicamente determinati o di correlarla a cadenze o a momenti processuali prestabiliti e per l’impossibilità di pretendere dal difensore «sostituito» comunicazioni circa le cause ed i tempi di durata dell’impedimento, può ritenersi utilmente proposta l’impugnazione da parte del difensore «sostituto» che, nei tempi e con le forme prescritte dalla legge, abbia preso l’iniziativa di presentare gravame a fronte del silenzio del difensore «sostituito»; tale intervento, che di per sè costituisce un’innegabile forma di garanzia per l’imputato e di salvaguardia dei suoi interessi, non produce tuttavia effetti vincolanti per il difensore titolare dell’ufficio, al quale va coerentemente riconosciuto il diritto, se ancora nei termini, di proporre l’impugnazione, così superando quanto fatto in sua vece.
Cass. pen. n. 9348/1994
Qualora il difensore di fiducia dell’imputato non compaia all’udienza preliminare e venga sostituito ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p., il nuovo difensore nominato, che ha la qualifica di sostituto al quale si applicano le disposizioni dell’art. 102 c.p.p., per tutta la durata dell’impedimento del sostituito assume ed esercita i diritti e i doveri della difesa fino a quando quest’ultimo difensore che pur conserva la qualifica non renda nota la cessazione dell’impedimento, dichiarando di riassumere dalla data della comunicazione l’effettivo esercizio di tali diritti e doveri. Fino all’adempimento di detto onere, l’avviso della fissazione del dibattimento e, in genere, ogni comunicazione o notificazione che riguardi la difesa dell’imputato spettano esclusivamente al sostituto.
Cass. pen. n. 3160/1992
In materia di difensori, la regola generale dettata dall’art. 102 c.p.p. — secondo cui, in caso di impedimento e per la durata di questo, il difensore può nominare un sostituto — si applica anche alla fase processuale di legittimità, nell’assenza di specifica norma derogante. Presupposto per l’esercizio di detta facoltà è che sussista un impedimento del difensore e l’operatività della designazione è condizionata alla sussistenza, in capo al sostituto, dei requisiti previsti dalla legge, tra i quali quello della iscrizione all’albo speciale delle giurisdizioni superiori.
Cass. pen. n. 6124/1992
Nel giudizio di cassazione [in base alle norme sia del vecchio che del nuovo codice di procedura penale] non sussiste la facoltà del difensore, nominato dalla corte o legittimato ex lege per la discussione, di disegnare un sostituto [art. 127 c.p.p. 1930 e art. 102 c.p.p.] per l’ipotesi di suo impedimento. Tale facoltà, prevista [per i singoli adempimenti processuali] nel giudizio di merito [che non può legittimamente celebrarsi senza che il difensore, all’esito del dibattimento, esponga oralmente le sue argomentazioni e le sue richieste], non è prevista per lo svolgimento del giudizio di cassazione [il cui dibattimento si esaurisce nella discussione del ricorso] in cui i difensori possono intervenire per discutere i motivi del ricorso, senza, peraltro, che tale intervento sia condizione necessaria per la valida decisione del ricorso stesso.
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