14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6124 del 22 maggio 1992
Testo massima n. 1
Nel giudizio di cassazione [ in base alle norme sia del vecchio che del nuovo codice di procedura penale ] non sussiste la facoltà del difensore, nominato dalla corte o legittimato ex lege per la discussione, di disegnare un sostituto [ art. 127 c.p.p. 1930 e art. 102 c.p.p. ] per l’ipotesi di suo impedimento. Tale facoltà, prevista [ per i singoli adempimenti processuali ] nel giudizio di merito [ che non può legittimamente celebrarsi senza che il difensore, all’esito del dibattimento, esponga oralmente le sue argomentazioni e le sue richieste ], non è prevista per lo svolgimento del giudizio di cassazione [ il cui dibattimento si esaurisce nella discussione del ricorso ] in cui i difensori possono intervenire per discutere i motivi del ricorso, senza, peraltro, che tale intervento sia condizione necessaria per la valida decisione del ricorso stesso.
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