Cass. pen. n. 3072 del 22 gennaio 2003
Testo massima n. 1
Nel caso di impedimento a comparire del difensore non vi è alcun obbligo da parte di quest'ultimo di nominare un suo sostituto; ne deriva che qualora venga incaricato dal difensore un altro avvocato al solo scopo di depositare la certificazione medica e di chiedere il rinvio del procedimento, non sussiste alcuna valida sostituzione processuale ed il cosiddetto sostituto assume la posizione giuridica di difensore d'ufficio.