14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3038 del 28 giugno 1995
Testo massima n. 1
Poiché il nuovo codice di procedura penale ha parificato il difensore d’ufficio a quello di fiducia, attuando il principio della «unicità» e della «immutabilità» dell’ufficio di difesa, la nomina, avvenuta in udienza, del sostituto del difensore d’ufficio già nominato con il decreto di citazione deve intendersi riferita al singolo atto [ nella specie l’udienza ] per cui è avvenuta, e non all’intero procedimento, con la conseguenza che al titolare della difesa e non al sostituto deve essere notificato l’estratto contumaciale.
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