Cass. pen. n. 3038 del 28 giugno 1995
Testo massima n. 1
Poiché il nuovo codice di procedura penale ha parificato il difensore d'ufficio a quello di fiducia, attuando il principio della «unicità» e della «immutabilità» dell'ufficio di difesa, la nomina, avvenuta in udienza, del sostituto del difensore d'ufficio già nominato con il decreto di citazione deve intendersi riferita al singolo atto (nella specie l'udienza) per cui è avvenuta, e non all'intero procedimento, con la conseguenza che al titolare della difesa e non al sostituto deve essere notificato l'estratto contumaciale.