14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7418 del 17 febbraio 2014
Testo massima n. 1
Il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento per concomitante impegno professionale non può limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di questo, ma deve fornire l’attestazione dell’assenza di un codifensore nell’altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell’uno o nell’altro dei due processi contemporanei, nonché i motivi che impongono la sua presenza nell’altro processo, in relazione alla particolare natura dell’attività che deve svolgervi, al fine di dimostrare che l’impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie.
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