Cass. pen. n. 30433 del 13 luglio 2004

Testo massima n. 1


Al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato compete il compenso per l'attività difensiva svolta dal sostituto.

Testo massima n. 2


Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può nominare, a norma dell'art. 102 c.p.p., un sostituto per tutte le attività per le quali la sostituzione è consentita, oltre quella di investigazione difensiva, alla quale soltanto fa riferimento l'art. 101 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Testo massima n. 3


Il sostituto del difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non deve necessariamente essere scelto tra gli iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 80 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Normativa correlata