Avvocato.it

Art. 550 — Casi di citazione diretta a giudizio

Art. 550 — Casi di citazione diretta a giudizio

1. Il pubblico ministero esercita l’azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 415bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’articolo 4.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

  1. a] violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 del codice penale;
  2. b] resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 337 del codice penale;
  3. c] oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’articolo 343, secondo comma, del codice penale;
  4. d] violazione di sigilli aggravata a norma dell’articolo 349, secondo comma, del codice penale;
  5. e] rissa aggravata a norma dell’articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
  6. e-bis] lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell’articolo 590 bis del codice penale ;
  7. f] furto aggravato a norma dell’articolo 625 del codice penale;
  8. g] ricettazione prevista dall’articolo 648 del codice penale .

3. Se il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall’articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

  1. a] violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 del codice penale;
  2. b] resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 337 del codice penale;
  3. c] oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’articolo 343, secondo comma, del codice penale;
  4. d] violazione di sigilli aggravata a norma dell’articolo 349, secondo comma, del codice penale;
  5. e] rissa aggravata a norma dell’articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
  6. e-bis] lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell’articolo 590 bis del codice penale ;
  7. f] furto aggravato a norma dell’articolo 625 del codice penale;
  8. g] ricettazione prevista dall’articolo 648 del codice penale .
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”20″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”22″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 51424/2014

È abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l’ordinanza del Gup che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga la restituzione degli atti al P.M. sull’erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 22716/2013

In tema di capacità del giudice, in caso di assenza o mancanza del giudice professionale, i giudici onorari, in base all’art. 43 bis ord. giud., possono trattare tutti i processi di cui all’art. 550 c.p.p., senza alcuna distinzione tra fase di cognizione e fase di esecuzione.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 12212/2005

Il criterio della non delegabilità delle funzioni di pubblico ministero a soggetti non togati nei procedimenti per reati diversi da quelli per i quali si procede con la citazione diretta a giudizio, stabilito dall’articolo 72, ultimo comma, dell’ordinamento giudiziario [R.D. 30 gennaio 1941, n. 12], costituisce una prescrizione per i dirigenti degli uffici requirenti, relativa all’organizzazione del lavoro nelle procure, ma non ha rilievo esterno all’ufficio e non incide sulla validità delle deleghe conferite e degli atti compiuti. Detta normativa, infatti, detta soltanto un criterio di massima al quale l’organo delegante deve attenersi compatibilmente con le inderogabili esigenze di funzionamento dell’ufficio, senza che l’apprezzamento di tali esigenze possa assumere rilievo esterno all’ufficio e dar luogo a implicazioni sulla capacità della parte pubblica nel processo. [Da queste premesse, in un procedimento per omicidio colposo, la Corte ha escluso che potesse farsi discendere, dalla partecipazione al processo di un vice procuratore onorario, in qualità di delegato del procuratore della Repubblica, alcuna nullità degli atti processuali e della sentenza].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 3355/2005

In tema di capacità del giudice, in caso di assenza o mancanza del giudice professionale, i giudici onorari, in base all’art. 43 bis ord. giud., possono trattare tutti i processi di cui all’art. 550 c.p.p., senza alcuna distinzione tra fase di cognizione e fase di esecuzione.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 23958/2004

È abnorme, in quanto incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e causa di una stasi del procedimento non altrimenti superabile se non con la risoluzione del conflitto, l’ordinanza del Tribunale monocratico che, investito della citazione a giudizio per reati rispettivamente di competenza del giudice monocratico e del Tribunale in composizione collegiale, tra i quali non sussista un’ipotesi di connessione qualificata, disponga la restituzione di tutti gli atti al pubblico ministero, così determinando la regressione alla fase delle indagini preliminari dell’intero procedimento, anche per i reati di competenza del giudice monocratico per i quali l’azione penale era stata validamente esercitata mediante citazione diretta.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 19494/2004

Nel caso di rigetto della richiesta di archiviazione, con ordine di formulazione dell’imputazione, spetta al pubblico ministero, una volta adempiuto a tale incombente, emettere il decreto di citazione a giudizio, ove trattisi di reati per i quali l’art. 550 c.p.p. prevede la citazione diretta.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 7295/2004

Non è abnorme l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di giudizio immediato, una volta riscontrata la violazione dell’art. 550 c.p.p. per essersi proceduto con rito immediato in riferimento ad una fattispecie [furto aggravato] per la quale l’azione avrebbe dovuto esercitarsi mediante citazione diretta a giudizio, disponga non luogo a provvedere su detta richiesta ed ordini la restituzione degli atti al pubblico ministero. [In motivazione la Corte, precisando che il provvedimento non potrebbe comunque considerarsi abnorme in quanto non produttivo di una situazione di stallo nel procedimento, ha ritenuto possibile una estensione analogica al caso in questione della disciplina sulla restituzione degli atti che l’art. 33 sexies c.p.p. riferisce testualmente al giudice dell’udienza preliminare].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 41912/2003

Non è abnorme il provvedimento con il quale il Gip, ordinata la formulazione dell’ imputazione coatta per un reato ricompreso tra quelli per cui, ai sensi dell’art. 550 c.p.p., si deve procedere a citazione diretta a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, il quale, anzichè emettere il decreto di citazione a giudizio a norma dell’art. 552 c.p.p., abbia richiesto la fissazione dell’udienza preliminare ai sensi dell’art. 409, comma quinto, c.p.p.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 6500/2003

In caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione per un reato suscettibile di azione mediante citazione diretta ai sensi dell’art. 550 c.p.p., il giudice, salva l’eventualità che l’opposizione stessa debba essere dichiarata inammissibile, non può deliberare de plano l’accoglimento della richiesta formulata dal pubblico ministero, dovendosi procedere mediante fissazione di udienza camerale secondo il combinato disposto degli artt. 409 e 410, norme richiamate «in quanto applicabili» dalle disposizioni generali per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica [art. 549 c.p.p.]

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 33943/2002

Non è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che, a norma del terzo comma dell’art. 550 c.p.p., disponga la trasmissione degli atti al P.M. nel caso in cui sia stata esercitata l’azione penale con citazione diretta per un reato per il quale era, invece, prevista l’udienza preliminare. [Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non abnorme l’ordinanza del giudice monocratico che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per il reato di cui all’art. 4 lett. f] della legge n. 516 del 1982, in considerazione della necessità di fissare l’udienza preliminare prevista per l’imputazione da riformularsi alla luce della sopravvenuta disciplina di cui al D.L.vo n. 74 del 2000].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 31036/2002

Non è qualificabile come abnorme, e non è pertanto suscettibile di essere direttamente impugnata con ricorso per cassazione, l’ordinanza con cui il tribunale, in sede di convalida dell’arresto, ha ritenuto la nullità della delega conferita dal Procuratore della Repubblica ad un ufficiale di polizia giudiziaria per lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero, ai sensi dell’art. 72, ultimo comma dell’ordinamento giudiziario, come modificato dall’art. 58 della L. 16 dicembre 1999, n. 479, poiché tale provvedimento, funzionale esclusivamente alla verifica dei presupposti del giudizio, e, in particolare, della regolare costituzione del contraddittorio, non determina una stasi processuale, attesa la conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 7774/2002

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica l’eventuale esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero mediante citazione diretta quando trattisi di reato per il quale è prevista l’udienza preliminare non dà luogo a nullità assoluta ed insanabile, ma soltanto a nullità a regime «intermedio» — da rilevarsi, a pena di decadenza, subito dopo il compimento, per la prima volta, dell’accertamento della costituzione delle parti.

[adrotate group=”22″]

[adrotate group=”21″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze