Art. 550 – Codice di procedura penale – Casi di citazione diretta a giudizio
1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415 bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337 bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374 bis, 377, terzo comma, 377 bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493 ter, 495, 495 ter, 496, 497 bis, 497 ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590 bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del Codice Penale, quando si procede per i reati previsti:
a) dall’articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) dall’articolo 55 quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26 bis, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Massime correlate
Cass. pen. n. 18297/2020
È abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, trasformato in delitto punito con pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni dal d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifiche, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, in cui la Corte ha precisato che, essendo stata esercitata l'azione penale dopo l'anzidetto intervento normativo, correttamente il pubblico ministero aveva formulato richiesta di rinvio a giudizio, anziché procedere con decreto di citazione diretta, trovando applicazione il principio "tempus regit actum"). (Annulla senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE PALERMO, 17/10/2019).
Cass. pen. n. 51424/2014
È abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza del Gup che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga la restituzione degli atti al P.M. sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio.
Cass. pen. n. 22716/2013
In tema di capacità del giudice, in caso di assenza o mancanza del giudice professionale, i giudici onorari, in base all'art. 43 bis ord. giud., possono trattare tutti i processi di cui all'art. 550 c.p.p., senza alcuna distinzione tra fase di cognizione e fase di esecuzione.
Cass. pen. n. 12212/2005
Il criterio della non delegabilità delle funzioni di pubblico ministero a soggetti non togati nei procedimenti per reati diversi da quelli per i quali si procede con la citazione diretta a giudizio, stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), costituisce una prescrizione per i dirigenti degli uffici requirenti, relativa all'organizzazione del lavoro nelle procure, ma non ha rilievo esterno all'ufficio e non incide sulla validità delle deleghe conferite e degli atti compiuti. Detta normativa, infatti, detta soltanto un criterio di massima al quale l'organo delegante deve attenersi compatibilmente con le inderogabili esigenze di funzionamento dell'ufficio, senza che l'apprezzamento di tali esigenze possa assumere rilievo esterno all'ufficio e dar luogo a implicazioni sulla capacità della parte pubblica nel processo. (Da queste premesse, in un procedimento per omicidio colposo, la Corte ha escluso che potesse farsi discendere, dalla partecipazione al processo di un vice procuratore onorario, in qualità di delegato del procuratore della Repubblica, alcuna nullità degli atti processuali e della sentenza).
Cass. pen. n. 3355/2005
In tema di capacità del giudice, in caso di assenza o mancanza del giudice professionale, i giudici onorari, in base all'art. 43 bis ord. giud., possono trattare tutti i processi di cui all'art. 550 c.p.p., senza alcuna distinzione tra fase di cognizione e fase di esecuzione.
Cass. pen. n. 23958/2004
È abnorme, in quanto incompatibile con i principi generali dell'ordinamento e causa di una stasi del procedimento non altrimenti superabile se non con la risoluzione del conflitto, l'ordinanza del Tribunale monocratico che, investito della citazione a giudizio per reati rispettivamente di competenza del giudice monocratico e del Tribunale in composizione collegiale, tra i quali non sussista un'ipotesi di connessione qualificata, disponga la restituzione di tutti gli atti al pubblico ministero, così determinando la regressione alla fase delle indagini preliminari dell'intero procedimento, anche per i reati di competenza del giudice monocratico per i quali l'azione penale era stata validamente esercitata mediante citazione diretta.
Cass. pen. n. 19494/2004
Nel caso di rigetto della richiesta di archiviazione, con ordine di formulazione dell'imputazione, spetta al pubblico ministero, una volta adempiuto a tale incombente, emettere il decreto di citazione a giudizio, ove trattisi di reati per i quali l'art. 550 c.p.p. prevede la citazione diretta.
Cass. pen. n. 7295/2004
Non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di giudizio immediato, una volta riscontrata la violazione dell'art. 550 c.p.p. per essersi proceduto con rito immediato in riferimento ad una fattispecie (furto aggravato) per la quale l'azione avrebbe dovuto esercitarsi mediante citazione diretta a giudizio, disponga non luogo a provvedere su detta richiesta ed ordini la restituzione degli atti al pubblico ministero. (In motivazione la Corte, precisando che il provvedimento non potrebbe comunque considerarsi abnorme in quanto non produttivo di una situazione di stallo nel procedimento, ha ritenuto possibile una estensione analogica al caso in questione della disciplina sulla restituzione degli atti che l'art. 33 sexies c.p.p. riferisce testualmente al giudice dell'udienza preliminare).
Cass. pen. n. 41912/2003
Non è abnorme il provvedimento con il quale il Gip, ordinata la formulazione dell' imputazione coatta per un reato ricompreso tra quelli per cui, ai sensi dell'art. 550 c.p.p., si deve procedere a citazione diretta a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, il quale, anzichè emettere il decreto di citazione a giudizio a norma dell'art. 552 c.p.p., abbia richiesto la fissazione dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 409, comma quinto, c.p.p.
Cass. pen. n. 6500/2003
In caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione per un reato suscettibile di azione mediante citazione diretta ai sensi dell'art. 550 c.p.p., il giudice, salva l'eventualità che l'opposizione stessa debba essere dichiarata inammissibile, non può deliberare de plano l'accoglimento della richiesta formulata dal pubblico ministero, dovendosi procedere mediante fissazione di udienza camerale secondo il combinato disposto degli artt. 409 e 410, norme richiamate «in quanto applicabili» dalle disposizioni generali per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (art. 549 c.p.p.).
Cass. pen. n. 33943/2002
Non è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che, a norma del terzo comma dell'art. 550 c.p.p., disponga la trasmissione degli atti al P.M. nel caso in cui sia stata esercitata l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale era, invece, prevista l'udienza preliminare. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non abnorme l'ordinanza del giudice monocratico che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per il reato di cui all'art. 4 lett. f) della legge n. 516 del 1982, in considerazione della necessità di fissare l'udienza preliminare prevista per l'imputazione da riformularsi alla luce della sopravvenuta disciplina di cui al D.L.vo n. 74 del 2000).
Cass. pen. n. 31036/2002
Non è qualificabile come abnorme, e non è pertanto suscettibile di essere direttamente impugnata con ricorso per cassazione, l'ordinanza con cui il tribunale, in sede di convalida dell'arresto, ha ritenuto la nullità della delega conferita dal Procuratore della Repubblica ad un ufficiale di polizia giudiziaria per lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero, ai sensi dell'art. 72, ultimo comma dell'ordinamento giudiziario, come modificato dall'art. 58 della L. 16 dicembre 1999, n. 479, poiché tale provvedimento, funzionale esclusivamente alla verifica dei presupposti del giudizio, e, in particolare, della regolare costituzione del contraddittorio, non determina una stasi processuale, attesa la conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Cass. pen. n. 7774/2002
Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica l'eventuale esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero mediante citazione diretta quando trattisi di reato per il quale è prevista l'udienza preliminare non dà luogo a nullità assoluta ed insanabile, ma soltanto a nullità a regime «intermedio» — da rilevarsi, a pena di decadenza, subito dopo il compimento, per la prima volta, dell'accertamento della costituzione delle parti.