14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7774 del 27 febbraio 2002
Testo massima n. 1
In tema di instaurazione del rito nel procedimento monocratico [ art. 550 c.p.p. ], l’erronea scelta del pubblico ministero il quale proceda con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare non dà luogo a nullità assoluta ed insanabile, ma solo ad una nullità a regime intermedio rilevabile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento per la prima volta dell’accertamento della costituzione delle parti.
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Testo massima n. 2
Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica l’eventuale esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero mediante citazione diretta quando trattisi di reato per il quale è prevista l’udienza preliminare non dà luogo a nullità assoluta ed insanabile, ma soltanto a nullità a regime «intermedio» — da rilevarsi, a pena di decadenza, subito dopo il compimento, per la prima volta, dell’accertamento della costituzione delle parti.
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