Cass. pen. n. 7774 del 27 febbraio 2002

Testo massima n. 1


In tema di instaurazione del rito nel procedimento monocratico (art. 550 c.p.p.), l'erronea scelta del pubblico ministero il quale proceda con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare non dà luogo a nullità assoluta ed insanabile, ma solo ad una nullità a regime intermedio rilevabile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti.

Testo massima n. 2


Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica l'eventuale esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero mediante citazione diretta quando trattisi di reato per il quale è prevista l'udienza preliminare non dà luogo a nullità assoluta ed insanabile, ma soltanto a nullità a regime «intermedio» — da rilevarsi, a pena di decadenza, subito dopo il compimento, per la prima volta, dell'accertamento della costituzione delle parti.

Normativa correlata