Cass. pen. n. 19494 del 27 aprile 2004
Testo massima n. 1
Nel caso di rigetto della richiesta di archiviazione, con ordine di formulazione dell'imputazione, spetta al pubblico ministero, una volta adempiuto a tale incombente, emettere il decreto di citazione a giudizio, ove trattisi di reati per i quali l'art. 550 c.p.p. prevede la citazione diretta.