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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 12212 del 30 marzo 2005

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 12212 del 30 marzo 2005

Testo massima n. 1

Ai fini dell’ammissibilità della costituzione di parte civile, visto il disposto dell’articolo 78, comma 1, lettera d ], c.p.p., non è sufficiente far riferimento all’avvenuta commissione di un reato, ma è necessario richiamare le «ragioni» in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli, nonché il «titolo» che legittima a far valere la pretesa: in tale prospettiva, relativamente a vicenda relativa a un omicidio colposo conseguente a incidente stradale commesso in danno del figlio, deve ritenersi logicamente ed esaustivamente indicativa della legittimazione e della causa petendi sottostante la richiesta di risarcimento in sede penale, quanto meno in ordine al danno morale, la costituzione di parte civile di soggetto che si dichiari come «padre» della vittima [ nella specie, con il supporto di un atto notorio ], pur non deducendo e spendendo la qualità di erede della medesima.

Testo massima n. 2

Il criterio della non delegabilità delle funzioni di pubblico ministero a soggetti non togati nei procedimenti per reati diversi da quelli per i quali si procede con la citazione diretta a giudizio, stabilito dall’articolo 72, ultimo comma, dell’ordinamento giudiziario [ R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 ], costituisce una prescrizione per i dirigenti degli uffici requirenti, relativa all’organizzazione del lavoro nelle procure, ma non ha rilievo esterno all’ufficio e non incide sulla validità delle deleghe conferite e degli atti compiuti. Detta normativa, infatti, detta soltanto un criterio di massima al quale l’organo delegante deve attenersi compatibilmente con le inderogabili esigenze di funzionamento dell’ufficio, senza che l’apprezzamento di tali esigenze possa assumere rilievo esterno all’ufficio e dar luogo a implicazioni sulla capacità della parte pubblica nel processo. [ Da queste premesse, in un procedimento per omicidio colposo, la Corte ha escluso che potesse farsi discendere, dalla partecipazione al processo di un vice procuratore onorario, in qualità di delegato del procuratore della Repubblica, alcuna nullità degli atti processuali e della sentenza ].

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