Art. 601 – Codice di procedura penale – Atti preliminari al giudizio
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero o se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587.
2. Quando la corte, anteriormente alla citazione, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, ne è fatta menzione nel decreto di citazione. Nello stesso decreto è altresì indicato se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127.
3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettere a), d-bis), f), g), nonché l'indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l’avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l’appellante o, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l’avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni [174].
4. È ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.
5. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori.
6. Il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera f).
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 30716/2024
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio, richieste ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'imputato sottoposto a misura coercitiva non custodiale (nella specie, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).
Cass. civ. n. 22287/2024
La dichiarazione o l'elezione di domicilio, richiesta a pena di inammissibilità dell'impugnazione dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., è funzionale alla "vocatio in iudicium" e, a condizione che sia depositata unitamente all'atto di appello, può essere anche antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata, atteso che la contraria interpretazione postula un requisito limitativo dell'accesso alla impugnazione non previsto, in violazione del principio di legalità della procedura.
Cass. civ. n. 23275/2024
L'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo, nell'intestazione dell'atto di appello, all'elezione o dichiarazione già effettuata dall'appellante personalmente nel corso del giudizio di primo grado, da ritenersi equipollente all'allegazione dell'atto. (Fattispecie relativa all'elezione di domicilio presso il difensore effettuata da imputato detenuto, sempre presente nel giudizio di primo grado).
Cass. civ. n. 16480/2024
Non viola il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. la puntuale allegazione difensiva, nell'intestazione dell'atto di appello, della ricorrenza dell'elezione di domicilio, già effettuata dall'appellante presso il difensore di fiducia nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto e richiamata dal patrocinatore in adempimento del dovere di leale collaborazione tra le parti, al fine della citazione nel giudizio di secondo grado. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la lettura costituzionalmente orientata data alla disciplina in esame, funzionale ad assicurare che non sia irragionevolmente limitato "il diritto di accesso" al giudizio di impugnazione, come affermato, peraltro, dalla Corte EDU, 28/10/2021, Succi e altri c. Italia, in sede di valutazione della compatibilità delle restrizioni normative col diritto di accesso al giudice, previsto dall'art. 6 della Convenzione).
Cass. civ. n. 12157/2024
La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile a far data dal 30 dicembre 2022, dal momento che essa non è stata oggetto di specifico differimento da parte dell'art. 94, comma 2, del citato decreto. (In motivazione la Corte ha precisato che non esiste incompatibilità funzionale tra il termine di comparizione riformato e la perdurante applicazione del rito emergenziale, di cui all'art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale prevede quale forma di trattazione ordinaria quella cartolare).
Cass. civ. n. 5347/2024
La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile alle impugnazioni proposte a partire dal 30 giugno 2024, per effetto dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215. (In motivazione, la Corte ha precisato che vi è stretta correlazione tra la cessazione dell'efficacia del c.d. rito pandemico e l'entrata in vigore delle previsioni che disciplinano l'introduzione e lo svolgimento del giudizio di appello).
Cass. civ. n. 5481/2024
La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, il cui mancato rispetto comporta la nullità del relativo decreto di citazione e degli atti conseguenziali, è applicabile a far data dal 30 dicembre 2022, in base al combinato disposto del citato d.lgs. n. 150 del 2022, dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché dell'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli artt. 5-duodecies del citato d.l. n. 162 del 2022, 17 d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, non incidono sulla disciplina dei termini a comparire, ma solo su quella del cd. "rito pandemico a trattazione scritta", la cui applicazione è stata estesa, da ultimo, alle impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024). com. 1, Decreto Legisl. del 2022 num. 150 art. 94 com. 2, Decreto Legisl. del 2022 num. 150 art. 99 bis, Decreto Legge del 2022 num. 162 art. 5 duodecies, Decreto Legge del 2022 num. 162 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge del 2022 num. 162 art. 16 com. 1, Legge del 2022 num. 199 CORTE COST., Decreto Legge del 2023 num. 75 art. 17, Legge del 2023 num. 112 CORTE COST., Decreto Legge del 2023 num. 215 art. 11 com. 7
Cass. civ. n. 6010/2023
In tema di atti preliminari al giudizio di appello, per effetto delle modifiche apportate all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2023, 150, la disciplina del termine a comparire dev'essere individuata, in assenza di norma transitoria, con riguardo alla data di emissione del provvedimento impugnato, e non a quella della proposizione dell'impugnazione, sicché, per gli appelli proposti avverso sentenze pronunciate fino al 31 dicembre 2022, tale termine è di venti giorni. (In motivazione, la Corte ha escluso che la disposizione transitoria di cui all'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2023, 150, sia riferibile agli atti preliminari al giudizio di appello, con la conseguenza che, per l'individuazione della normativa processuale applicabile, occorre fare riferimento al principio "tempus regit actum").
Cass. civ. n. 8014/2024
Nel caso di imputato non processato "in absentia", la dichiarazione o l'elezione di domicilio richieste ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. possono essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, a condizione che siano depositate unitamente all'atto di appello, atteso che la contraria interpretazione ostacolerebbe indebitamente l'accesso al giudizio di impugnazione, in violazione dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti.
Cass. civ. n. 7990/2024
La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall'art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215. (In motivazione, la Corte ha precisato che sussiste una stretta correlazione tra la perdurante applicazione delle disposizioni emergenziali per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2024 e l'entrata in vigore della disciplina sui nuovi termini a comparire, non applicabili in forza della proroga delle citate disposizioni).
Cass. pen. n. 43117/2021
Non è causa di nullità del decreto di citazione al giudizio di appello l'omesso avvertimento della possibilità per l'imputato di accedere al concordato sui motivi, atteso che l'art. 601 cod. proc. pen., con riferimenti ai requisiti dell'atto, fa rinvio solo a quelli previsti dall'art. 429, comma 1, lett. a), f) e g), cod. proc. pen. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 10/09/2019).
Cass. pen. n. 46179/2021
In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 16/04/2021).
Cass. pen. n. 37876/2021
In tema di disciplina processuale emergenziale da Covid-19, in assenza di deroga espressa al regime delle notificazioni degli atti funzionali all'instaurazione del contraddittorio, la notifica alle parti del provvedimento di anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata non può ritenersi sostituita dalla pubblicazione dell'avviso sul sito dell'ufficio giudiziario, anche se disposta in attuazione delle linee organizzative adottate dal dirigente dell'ufficio per fronteggiare l'emergenza pandemica. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 18/06/2020).
Cass. pen. n. 30143/2021
In tema di decreto di citazione in appello, l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta, non irreperibile né latitante, sussiste - a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. - anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elezione di domicilio presso un difensore attiene solo alle modalità di notificazione degli atti processuali e non comporta la rinuncia dell'indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria lingua). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 13/01/2021).
Cass. pen. n. 8896/2021
In tema di impugnazioni, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di sessanta giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito. (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 22/06/2018).
Cass. pen. n. 37590/2020
In caso di nomina di un difensore d'ufficio e di successiva designazione di un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., questi esercita i diritti ed assume i doveri del difensore e perciò a lui, come al difensore d'ufficio originariamente nominato, può essere notificato il decreto di citazione dell'imputato per il giudizio d'appello ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., senza che ciò comporti lesione dei diritti dell'imputato. (Vedi Sez. 1, n. 4295 del 27/07/1995, Rv. 202451-01; Sez. 6, n. 2733 del 08/06/1994, Rv. 200604-01) (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 25/02/2009).
Cass. pen. n. 32477/2020
E' affetta da nullità insanabile la sentenza "predibattimentale" con la quale il giudice di appello dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, qualora in primo grado la parte civile abbia proposto richiesta di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, in quanto solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel contraddittorio delle parti. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 13/11/2019).
Cass. pen. n. 28834/2020
Non è causa di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., la ricezione, da parte del difensore fiduciario, della notifica via PEC dell'avviso di fissazione di udienza nel giudizio di appello con il cognome dell'imputato indicato in modo errato, ma chiaramente riconducibile a quello reale in base agli elementi in atti. (Nella specie, ai fini della ritenuta legittimità del predetto avviso, è stato dato rilievo ai riferimenti inequivoci, ivi contenuti, all'impugnazione proposta in appello, con indicazione del numero di procedimento, nonché alla notevole similitudine tra il nominativo reale dell'appellante e quello riportato sull'atto). (Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 13/09/2019).
Cass. pen. n. 27132/2020
La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello è ritualmente eseguita presso il domicilio, ovvero presso la residenza anagrafica, risultante agli atti al momento del deposito dell'atto di impugnazione, essendo onere dell'imputato comunicare al giudice del gravame i mutamenti successivamente intervenuti. (Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 14/01/2020).
Cass. pen. n. 30185/2020
La rituale esecuzione della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia non determina, a carico dell'ufficio procedente, alcun obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore nominato nel corso del processo, ancorché l'altro difensore risulti essere stato revocato, sicché la relativa omissione non è causa di nullità. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che al difensore che aveva assunto il mandato con atto successivo alla fissazione del processo e depositato il giorno dell'udienza, fosse dovuta la notifica del verbale di rinvio, gravando sullo stesso l'onere di informarsi circa la data della successiva udienza). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 18/01/2018).
Cass. pen. n. 27931/2020
Nel giudizio di appello introdotto dall'imputato, non è causa di nullità del decreto di citazione l'omessa indicazione degli estremi della sentenza impugnata, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen., quando sia individuato con certezza l'oggetto del gravame. (Nella specie la Corte ha ritenuto idoneo a garantire la completa individuazione dell'oggetto dell'impugnazione l'esatta indicazione del numero del procedimento iscritto a seguito dell'appello). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 18/04/2019).
Cass. pen. n. 10167/2020
In tema di sentenza appellata sia dall'imputato che dal pubblico ministero, l'imputato ha diritto ad un duplice decreto di citazione per il giudizio di appello, oppure ad un unico decreto di citazione che lo renda edotto anche dell'impugnazione proposta contro di lui, la cui mancanza determina la nullità della sentenza nella parte in cui accoglie l'appello del pubblico ministero. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CAMPOBASSO, 21/05/2019).
Cass. pen. n. 7417/2020
In tema di giudizio di appello, in caso di rinvio dell'udienza per inosservanza del termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., tempestivamente eccepita dal difensore, non è sufficiente il rinvio del processo ad altra udienza con la concessione per intero di un nuovo termine di venti giorni, ma è necessario, a pena di nullità, che l'ordinanza di rinvio venga notificata all'imputato non comparso, non potendosi lo stesso considerare rappresentato dal suo difensore. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 20/03/2019).
Cass. pen. n. 11986/2020
Nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione diretta a giudizio, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 552, comma 3, cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di sessanta giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato e sostituisce la notificazione allo stesso, ai sensi dell'art. 148, comma 5, cod. proc. pen., spettando al difensore presente la rappresentanza del proprio assistito ex art. 99, comma 1, cod. proc. pen. (Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 16/03/2017).
Cass. pen. n. 5959/2020
In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilita dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello. (Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 28/02/2019).
Cass. pen. n. 11042/2020
È nulla, per violazione del contraddittorio, la sentenza predibattimentale con la quale la corte di appello dichiari l'estinzione del reato per prescrizione confermando la confisca disposta in primo grado, in quanto l'imputato ha diritto allo svolgimento dell'udienza dibattimentale di appello al fine di poter espletare compiutamente la propria attività difensiva anche su tale punto. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 20/07/2018).
Cass. pen. n. 193/2019
In tema di impugnazioni, nell'ipotesi in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato non presente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito. (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 18/03/2019).
Cass. pen. n. 1000/2019
Nel giudizio di appello, non è causa di nullità della citazione l'omissione o l'inesatta descrizione dell'imputazione, trattandosi di requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen., purchè sia individuato senza incertezze, attraverso l'indicazione della sentenza impugnata, l'oggetto del gravame. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità del decreto di citazione recante capi di imputazione differenti rispetto a quelli contestati ed oggetto della sentenza di primo grado, ma contenente l'esatta indicazione della sentenza appellata, dell'autorità giudiziaria emittente e del numero del procedimento). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 28/01/2019).
Cass. pen. n. 43928/2019
E' affetto da nullità assoluta il decreto di citazione per il giudizio di appello privo di indicazione della data di comparizione. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 20/06/2018).
Cass. pen. n. 9041/2019
In tema di impugnazioni, nell'ipotesi in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello senza il rispetto del termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601, cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 22/08/2018).
Cass. pen. n. 50389/2019
La notifica del decreto di citazione a giudizio in luogo diverso dal domicilio dichiarato dall'imputato integra, ove non inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto, una nullità solo relativa che resta sanata se non eccepita immediatamente dopo l'accertamento della costituzione delle parti. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 04/06/2018).
Cass. pen. n. 46638/2019
Le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (nella specie, dedotte in relazione alla omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata ed alla violazione dell'art. 161 cod. proc. pen. nella notifica del decreto di citazione in appello), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 02/11/2017).
Cass. pen. n. 40522/2019
E' nulla, per violazione del contraddittorio, la sentenza predibattimentale con la quale la Corte di appello dichiari l'estinzione del reato urbanistico per prescrizione, confermando la confisca disposta in primo grado, in quanto l'imputato ha diritto allo svolgimento dell'udienza dibattimentale di appello al fine di poter espletare compiutamente la propria attività difensiva anche su tale punto. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 20/01/2017).
Cass. pen. n. 40427/2019
Non è viziato da nullità il decreto di citazione per il giudizio d'appello che rechi un duplice avvertimento in ordine alle conseguenze della mancata comparizione dell'imputato, richiamando sia la disciplina in tema di contumacia, sia quella, alternativa, dell'assenza, non ridondando tale ambiguità in pregiudizio dei diritti difensivi, trattandosi di ammonimento a contenuto meramente informativo destinato esclusivamente all'imputato, divenuto irrilevante in seguito all'abolizione dei ricorso personale per cassazione da parte di quest'ultimo per effetto dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ANCONA, 08/01/2018).
Cass. pen. n. 33481/2019
In tema di impugnazioni, nell'ipotesi in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato e sostituisce la notificazione allo stesso, ai sensi dell'art. 148, comma 5, cod. proc. pen., spettando al difensore presente la rappresentanza del proprio assistito ex art. 99, comma 1, cod. proc. pen. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 07/02/2018).
Cass. pen. n. 25777/2019
In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilita dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., non risolvendosi in una omessa citazione dell'imputato, costituisce una nullità a regime intermedio che risulta sanata nel caso in cui non sia eccepita entro i termini previsti dall'art. 180, richiamato dall'art. 182 cod. proc. pen. (Nel caso di specie, attesa l'assenza dell'imputato nel giudizio d'appello che si era celebrato in contumacia, la Corte ha ritenuto fondata l'eccezione difensiva). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 14/07/2016).
Cass. pen. n. 18270/2019
L'omessa allegazione al decreto di citazione diretta a giudizio del decreto presidenziale di fissazione del giorno e dell'ora di comparizione non ne determina la nullità quando le indicazioni contenute in quest'ultimo provvedimento vengano trasfuse nel decreto di citazione da notificarsi all'imputato. (Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 07/11/2017).
Cass. pen. n. 46776/2018
Nell'ipotesi di sentenza d'appello che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari, "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale che si era limitato a dedurre la violazione del contraddittorio, senza addurre alcun elemento specifico che consentisse, "ictu oculi", il procioglimento dell'imputato nel merito). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 04/05/2018).
Cass. pen. n. 55171/2018
Nel giudizio d'appello, l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato di cui dall'art. 601 cod. proc. pen. costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen., e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO LECCE, 06/06/2016).
Cass. pen. n. 25595/2018
In tema di citazione a giudizio in appello, l'errata indicazione, nel decreto previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., del collegio che tratterà il procedimento e dell'aula di udienza non determina alcuna nullità della sentenza, non essendo gli stessi tra i requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lett. a), f) e g), cod. proc. pen., ed essendo, invece, la loro individuazione lasciata alla diligenza del soggetto citato. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che, in un caso di giudizio abbreviato in appello, dove il decreto di rinvio dell'udienza conteneva l'indicazione di un collegio diverso da quello davanti al quale si è poi svolta l'udienza, e l'indicazione errata dell'aula, non ha ravvisato nullità del processo).
Cass. pen. n. 9464/2018
L'inesatta indicazione della data di comparizione contenuta nel decreto di citazione per il giudizio di appello ne comporta la nullità assoluta, ai sensi degli artt. 601, commi 3 e 6, 429 comma 1, lett. f), 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., ove determini l'assoluta incertezza sulla data effettiva dell'udienza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la nullità del decreto nel quale la celebrazione del processo risultava fissata per un giorno del mese non corrispondente a quello effettivamente stabilito, oltre che riferito all'anno precedente, senza che fosse possibile determinare altrimenti, dal contesto dell'atto notificato, la data reale).
Cass. pen. n. 3366/2018
In tema di appello, l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato, di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, che, in caso di contemporanea assenza del suo difensore o di un sostituto, non è soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen., né alla sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen., dovendosi, altresì, escludere che, in assenza di un nuovo avviso, l'eventuale provvedimento di rinvio della prima udienza, con la concessione del termine di venti giorni, equivalga ad una nuova citazione dell'imputato, atteso che l'assenza del suo difensore, o di un sostituto, alla prima udienza impediscono l'operatività dell'istituto della rappresentanza, previsto dall'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 58029/2017
In tema di appello, il decreto di citazione a giudizio dell'imputato, privo della menzione dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero è affetto da nullità, che non può essere sanata dall'informazione di detta impugnazione data oralmente in udienza all'imputato medesimo ed al suo difensore con contestuale differimento della trattazione.
Cass. pen. n. 13109/2017
L'inosservanza del termine di venti giorni, stabilito dall'art. 601, comma quinto, cod. proc. pen., per la notifica dell'avviso al difensore della data fissata per il giudizio di appello, integra una nullità relativa, deducibile nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., con la conseguenza che la relativa eccezione non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.
Cass. pen. n. 26507/2015
L'errata indicazione della data d'udienza per il giudizio d'appello, contenuta nell'avviso ex art. 601 cod. proc. pen. comunicato al difensore di fiducia, determinando un'incertezza sul giorno della comparizione, comporta la nullità del decreto stesso, ai sensi dell'art. 601, comma sesto, cod. proc. pen., in relazione all'art. 429, comma primo, lett. f), cod. proc. pen., a nulla rilevando che, nell'avviso comunicato all'imputato presso il medesimo difensore domiciliatario, la data sia stata esattamente indicata, trattandosi di nullità di ordine generale ed assoluta compresa tra quelle che riguardano il diritto di difesa dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, lett. c), in relazione all'art. 179, comma primo, cod. proc. pen., posto che nel contrasto tra i due atti resta una incertezza sulla individuazione del giorno della effettiva comparizione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'avviso al difensore è un atto autonomo, diretto alla tempestiva informazione che lo stesso deve avere in ordine alla celebrazione del giudizio, per poter essere in grado di predisporre la difesa tecnica dell'imputato).
Cass. pen. n. 7968/2014
L'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio, non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione.
Cass. pen. n. 43385/2013
Il decreto di citazione per il giudizio di appello è nullo nell'ipotesi in cui rechi un'erronea indicazione del provvedimento impugnato, causando un'incertezza non superabile in ordine al processo da trattare. (Fattispecie in cui il decreto di citazione indicava erroneamente la sentenza impugnata, il reato contestato, il "locus" e il "tempus commissi delicti").
Cass. pen. n. 40897/2012
In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire, stabilito in venti giorni dall'art. 601, comma terzo, cod. proc. pen., comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio che, se non sanata ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen., impone al giudice la rinnovazione dell'atto, ex art. 185, a seguito della quale non è consentito integrare il termine originario insufficiente, occorrendo provvedere alla sua integrale rinnovazione, di modo che sia sempre garantito un termine libero di venti giorni con carattere consecutivo, trattandosi di termine previsto per garantire in modo adeguato l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato.
Cass. pen. n. 24962/2011
Nella fase degli atti preliminari al giudizio d'appello, l'omessa notificazione al difensore del differimento di udienza, disposto dal presidente a causa di un concomitante impegno professionale, non determina la nullità del giudizio, quando risulti che il difensore ne sia comunque venuto a conoscenza. (Fattispecie in cui il difensore, dopo aver ottenuto il rinvio dell'udienza, aveva trasmesso via fax un'ulteriore istanza di rinvio, rigettata dal collegio).
Cass. pen. n. 17085/2011
Non causa nullità l'errore nell'indicazione del giorno della comparizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio, nella specie d'appello, ove sia pienamente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva. (La Corte ha rilevato che la data effettiva era indicata sia nella parte alta del modulo utilizzato per il decreto di citazione che nella relazione di notificazione al difensore di fiducia, con il quale l'imputato deve mantenersi in contatto).
Cass. pen. n. 8277/2010
È causa di nullità l'inesatta indicazione della data di udienza nel decreto di citazione (nella specie per il giudizio di appello), equivalendo ad omessa citazione.
Cass. pen. n. 17650/2004
In tema di effetto estensivo dell'impugnazione (art. 587 c.p.p.), la mancata citazione dell'imputato non appellante implica una valutazione negativa del giudice in ordine all'estensibilità dei motivi di appello. Tuttavia, nel caso in cui l'imputato non appellante ritenga di avere diritto all'estensione degli effetti dell'appello proposto da altri, può farli valere in sede esecutiva, in quanto essi operano come rimedio straordinario, possibile nonostante il giudicato, e non in sede di legittimità nella quale è preclusa una valutazione sul carattere personale o meno dei motivi.
Cass. pen. n. 26118/2003
Il termine minimo di venti giorni che deve intercorrere tra la notifica dell'avviso al difensore ed il giudizio di appello (art. 601, quinto comma, c.p.p.) va osservato solo con riguardo alla prima udienza. Per quelle successive, cui il procedimento venga eventualmente differito per impedimento dell'imputato o del difensore, il rinvio dell'art. 598 c.p.p. alle disposizioni concernenti il giudizio di primo grado comporta l'applicabilità della disciplina delineata attualmente all'art. 420 ter (e in precedenza all'art. 486) dello stesso codice, che non prevede alcun termine dilatorio per la nuova udienza da fissare in caso di impedimento degli interessati, lasciando alla discrezionalità del giudice l'individuazione della data utile ad assicurare un congruo intervallo tra le udienze.
Cass. pen. n. 11418/2003
Il riferimento generico al decreto di citazione a giudizio, contenuto nell'art. 160 c.p., consente di ricomprendere tra gli atti interruttivi del corso della prescrizione anche il decreto di citazione per il giudizio d'appello di cui all'art. 601 c.p.p.
Cass. pen. n. 5367/2003
La notifica del decreto di citazione per il dibattimento di appello nel domicilio dichiarato dall'imputato eseguita ai sensi dell'art. 161 c.p.p. è rituale purché non risulti dagli atti che l'imputato è detenuto per altra causa. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva presentato personalmente l'atto di impugnazione con atto ricevuto dal Direttore della Casa Circondariale in cui era detenuto).
Cass. pen. n. 29821/2002
L'omesso avviso del giudizio di appello al difensore dà luogo a nullità del giudizio medesimo che non è sanata dalla mancata eccezione del condifensore comparso, qualora l'imputato sia contumace.
Cass. pen. n. 27821/2001
La sentenza predibattimentale di proscioglimento non può essere pronunciata dal giudice di appello, atteso che l'art. 601 c.p.p. disciplina autonomamente la fase degli atti preliminari a tale giudizio rispetto a quella del giudizio di primo grado e non richiama la facoltà prevista dall'art. 469 c.p.p. secondo cui il giudice, in camera di consiglio e su accordo delle parti, può pronunciare sentenza di proscioglimento prima del dibattimento di primo grado. (La Corte di cassazione in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio la sentenza della corte di appello che, pronunciata de plano in camera di consiglio, in riforma della sentenza di primo grado di assoluzione perché il fatto non sussiste, dichiarava non doversi procedere perché i reati erano estinti per prescrizione).
Cass. pen. n. 21085/2001
In tema di impugnazioni, qualora il giudice di appello, pur sussistendone i presupposti, non abbia citato i coimputati non impugnanti e non abbia estensivamente applicato gli effetti favorevoli del gravame ai sensi dell'art. 587 c.p.p., è consentito il ricorso al giudice dell'esecuzione, atteso che è tale giudice che, ovviando all'omissione ed alla parziale invalidità della sentenza, intervenendo sul titolo esecutivo, può rivedere la condanna, eliminandola o ridimensionandola sulla scorta del citato effetto estensivo della più favorevole decisione assunta.
Cass. pen. n. 11614/2000
Requisito di validità del decreto di citazione per il giudizio di appello è la indicazione del provvedimento impugnato, e non quella del dispositivo di esso. Non sussiste pertanto nullità del decreto qualora, per errore, sia stato trascritto un dispositivo non pertinente, sempre che da ciò non derivi una incertezza invincibile in ordine al processo da trattare. (Fattispecie nella quale nel decreto di citazione in appello era stato erroneamente trascritto il dispositivo di una ordinanza cautelare emessa nell'ambito del giudizio di primo grado in luogo del dispositivo della sentenza di primo grado della quale, peraltro, risultavano correttamente riportati gli estremi).
Cass. pen. n. 2519/2000
L'art. 601 c.p.p. indica, tra i requisiti del decreto di citazione per il giudizio di appello, quelli previsti dall'art. 429, comma primo, lett. a), f) e g), e cioè le generalità delle parti e dei difensori, la data e il luogo di comparizione (con l'avvertimento che, non comparendo, l'imputato sarà giudicato in contumacia) e, infine, la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario; e al sesto comma stabilisce che il decreto è nullo solo se risulta incerta l'identificazione dell'imputato o se manca o è insufficiente uno dei requisiti di cui alla citata lettera f). Ne consegue che, in virtù del principio di tassatività delle nullità, l'aggiunta della menzione di un titolo di reato diverso, il cui inserimento, nel corpo del decreto, sia agevolmente riconoscibile come dovuto ad errore casuale, determina una mera irregolarità dell'atto.
Cass. pen. n. 9254/2000
In applicazione del principio dell'immanenza della costituzione di parte civile, sancito dall'art. 76, comma 2, c.p.p., ed avuto anche riguardo alla ratio dell'art. 601, comma 4, c.p.p., nella parte in cui prevede la citazione della parte civile «in ogni caso», ivi compreso addirittura quello che l'appello sia stato proposto dal «solo imputato contro una sentenza di proscioglimento», deve ritenersi che, pur quando la sentenza di assoluzione sia stata annullata su ricorso del solo pubblico ministero, il giudice di rinvio, nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato, debba anche statuire sulle pretese risarcitorie della parte civile, non potendosi dire che sussista, in danno di quest'ultima, una preclusione derivante da giudicato parziale.
Cass. pen. n. 761/2000
La mancata indicazione della data della sentenza impugnata nel decreto di citazione per il giudizio non determina alcuna nullità, sia perché questa non è prevista dall'art. 601 c.p.p., sia perché non rientrerebbe tra quelle di ordine generale, in quanto non incide sull'intervento e sull'assistenza dell'imputato. Questi, infatti, viene informato dell'esistenza dell'impugnazione e della celebrazione del relativo giudizio ed è quindi posto in grado di acquisire tutte le notizie necessarie per svolgere la propria difesa.
Cass. pen. n. 13265/1999
Qualora il giudice alla data fissata accerti un impedimento dell'imputato o del difensore e di conseguenza sospenda o rinvii il dibattimento, fissando altra udienza e disponendo nuova citazione, non occorre, allorché originariamente sia stato osservato il termine minimo di comparizione, accordarne uno nuovo di pari durata: invero, poiché il diritto di difesa è stato già pienamente garantito, un'ulteriore dilazione non troverebbe alcuna giustificazione, non solo sotto un profilo strettamente normativo, ma neppure su un piano logico.
Cass. pen. n. 9553/1998
La mancata od erronea indicazione della data della sentenza impugnata nel decreto di citazione per il giudizio di appello non determina alcuna nullità, la quale, da un lato, non è prevista dall'art. 601 c.p.p. e, dall'altro, non rientra tra quelle di ordine generale perché non incide sull'intervento e sull'assistenza dell'imputato. Questi, infatti, viene informato dell'esistenza dell'impugnazione e della celebrazione del relativo giudizio ed è posto in grado di acquisire tutte le notizie necessarie per svolgere nel modo migliore la sua difesa.
Cass. pen. n. 8794/1996
L'inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 601 commi terzo e sesto, 429 comma primo lett. f), 178 comma primo lett. c) e 179 comma primo c.p.p., in quanto la trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione impedisce l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivalendo ad omessa citazione.
Cass. pen. n. 11864/1995
La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello senza il rispetto del termine di comparizione di venti giorni previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p., determina una nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. (Fattispecie nella quale l'inosservanza del termine riguardava i difensori di entrambi gli imputati, uno dei quali soltanto ricorrente sul punto; la Suprema Corte ha annullato la sentenza di merito, disponendo nuovo giudizio nei riguardi di entrambi i ricorrenti).
Cass. pen. n. 7524/1994
Nell'ipotesi in cui l'imputato sia assistito da un difensore di ufficio in primo grado, l'avviso dell'udienza di appello deve essere, a pena di nullità, dato a quest'ultimo e non ad altro nominato anch'esso d'ufficio senza che la sostituzione sia giustificata. Le disposizioni di cui all'art. 97 c.p.p. infatti mirano da un lato a garantire l'osservanza dell'obbligo del difensore di ufficio di prestare il suo patrocinio, escludendo la possibilità dell'esonero se non nei casi specificamente indicati e dall'altro sono volte a rafforzare il ruolo ed a garantire la continuità della funzione.
Cass. pen. n. 9536/1993
L'art. 601 c.p.p., concernente gli atti preliminari al giudizio di appello, è disposizione di carattere generale, sia per la sua collocazione tra le disposizioni concernenti la disciplina, in generale, dell'appello, sia per il contenuto della norma, diretto a preordinare lo svolgimento del gravame tanto per il dibattimento che per le forme camerali. Ne consegue che il termine dilatorio di venti giorni stabilito per la comparizione in giudizio (terzo comma del detto art. 601) si applica anche al procedimento camerale regolato dal precedente art. 599, non essendo sufficiente a rendere applicabile il più breve termine di cui all'art. 127 stesso codice (dieci giorni) il richiamo alle forme previste da tale disposizione operato dal predetto art. 599.
Cass. pen. n. 1859/1993
Nel giudizio di appello riguardante la sentenza pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, il richiamo alle forme del procedimento in camera di consiglio contenuto nell'art. 599, comma primo, c.p.p., non comporta alcuna deroga a quanto dispone l'art. 601, comma terzo, stesso codice in tema di termini di comparizione. Quest'ultima norma, per la sua collocazione e per il suo contenuto, disciplina in via generale gli atti preliminari al giudizio di appello e trova, quindi, applicazione anche nell'ipotesi di procedimento in camera di consiglio.
Cass. pen. n. 3198/1992
La disciplina dettata dall'art. 601 c.p.p. deve essere riferita solamente all'ordinario giudizio di appello in udienza pubblica, salvo che espressamente sia prevista anche per il giudizio in camera di consiglio, come si verifica in forza del secondo comma dell'art. 601, da cui si ricava che — in deroga all'art. 127 c.p.p. — per introdurre il giudizio di appello in camera di consiglio non è sufficiente l'avviso di udienza, ma è necessario il decreto di citazione, in cui sia fatta menzione di tale forma di procedimento. Al giudizio di appello in camera di consiglio non è, invece, applicabile il comma terzo dell'art. 601 stesso codice, che prevede il termine di comparizione non inferiore a venti giorni, dovendosi applicare il più breve termine di comparizione di cui all'art. 127 c.p.p., essendo la camera di consiglio riservata ai giudizi di appello che non coinvolgono complesse questioni di fatto o di diritto.
Cass. pen. n. 1523/1992
La semplificazione e la maggiore celerità, che caratterizza il giudizio camerale, nell'ipotesi prevista dall'art. 599 c.p.p. non consente, di superare l'esplicito contenuto delle disposizioni dettate dall'art. 601 c.p.p. che disciplina ex professo la fase introduttiva del giudizio di appello, comuni sia al giudizio di appello con dibattimento sia per le decisioni in camera di consiglio; per la loro specificità prevalgono su quelle generali dettate dall'art. 127 dello stesso codice quando l'appello ha per oggetto le materie, per le quali è prevista la decisione in camera di consiglio o la sentenza pronunciata, nel giudizio abbreviato. Se il termine a comparire è minore di quello previsto dall'art. 601 comma secondo c.p.p. il decreto di citazione è nullo e tale nullità rientra nella categoria prevista dall'art. 178 lett. c) o di terzo tipo perché riguarda l'intervento dell'imputato, disciplinata dall'art. 180 dello stesso codice. La nullità del decreto, e cioè dell'atto introduttivo del giudizio, comporta anche l'invalidità della sentenza, ai sensi dell'art. 185 comma primo dello stesso codice.