14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9536 del 20 ottobre 1993
Testo massima n. 1
L’art. 601 c.p.p., concernente gli atti preliminari al giudizio di appello, è disposizione di carattere generale, sia per la sua collocazione tra le disposizioni concernenti la disciplina, in generale, dell’appello, sia per il contenuto della norma, diretto a preordinare lo svolgimento del gravame tanto per il dibattimento che per le forme camerali. Ne consegue che il termine dilatorio di venti giorni stabilito per la comparizione in giudizio [ terzo comma del detto art. 601 ] si applica anche al procedimento camerale regolato dal precedente art. 599, non essendo sufficiente a rendere applicabile il più breve termine di cui all’art. 127 stesso codice [ dieci giorni ] il richiamo alle forme previste da tale disposizione operato dal predetto art. 599.
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