Cass. pen. n. 2519 del 25 settembre 2000

Testo massima n. 1


L'art. 601 c.p.p. indica, tra i requisiti del decreto di citazione per il giudizio di appello, quelli previsti dall'art. 429, comma primo, lett. a), f) e g), e cioè le generalità delle parti e dei difensori, la data e il luogo di comparizione (con l'avvertimento che, non comparendo, l'imputato sarà giudicato in contumacia) e, infine, la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario; e al sesto comma stabilisce che il decreto è nullo solo se risulta incerta l'identificazione dell'imputato o se manca o è insufficiente uno dei requisiti di cui alla citata lettera f). Ne consegue che, in virtù del principio di tassatività delle nullità, l'aggiunta della menzione di un titolo di reato diverso, il cui inserimento, nel corpo del decreto, sia agevolmente riconoscibile come dovuto ad errore casuale, determina una mera irregolarità dell'atto.

Normativa correlata