14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 24962 del 21 giugno 2011
Posted at 15:29h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nella fase degli atti preliminari al giudizio d’appello, l’omessa notificazione al difensore del differimento di udienza, disposto dal presidente a causa di un concomitante impegno professionale, non determina la nullità del giudizio, quando risulti che il difensore ne sia comunque venuto a conoscenza. [ Fattispecie in cui il difensore, dopo aver ottenuto il rinvio dell’udienza, aveva trasmesso via fax un’ulteriore istanza di rinvio, rigettata dal collegio ].
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