Cass. pen. n. 13265 del 17 novembre 1999
Testo massima n. 1
Qualora il giudice alla data fissata accerti un impedimento dell'imputato o del difensore e di conseguenza sospenda o rinvii il dibattimento, fissando altra udienza e disponendo nuova citazione, non occorre, allorché originariamente sia stato osservato il termine minimo di comparizione, accordarne uno nuovo di pari durata: invero, poiché il diritto di difesa è stato già pienamente garantito, un'ulteriore dilazione non troverebbe alcuna giustificazione, non solo sotto un profilo strettamente normativo, ma neppure su un piano logico.