17 Mar Articolo 632 Codice di procedura civile — Effetti dell’estinzione del processo
Con l’ordinanza che pronuncia l’estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell’esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all’eventuale delegato ai sensi dell’articolo 591bis.
Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti ; se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore.
Avvenuta l’estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che è discusso e chiuso davanti al giudice dell’esecuzione. Si applica la disposizione dell’articolo 310 ultimo comma.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 26185/2011
L’art. 632, secondo comma, periodo secondo, c.p.c., relativo agli effetti dell’estinzione del processo esecutivo, non è riferibile al caso di assegnazione di crediti, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., nei confronti del creditore procedente (o agente in sostituzione, a norma dell’art. 511 c.p.c.), poiché l’ordinanza di assegnazione del credito chiude il processo di espropriazione presso terzi, mentre la disposizione in esame presuppone che vi sia una “somma ricavata” da distribuire, e che l’estinzione sopravvenuta ne impedisca la distribuzione, comportandone la restituzione al debitore. L’estinzione tipica della procedura esecutiva, che preceda l’assegnazione, travolge, invece, ai sensi del primo periodo dell’art. 632, secondo comma, c.p.c., gli atti già compiuti, compreso il pignoramento.
Cass. civ. n. 16714/2009
Gli effetti del pignoramento presso terzi non sopravvivono all’estinzione della procedura esecutiva, atteso che, ai sensi dell’art. 632 c.p.c., l’estinzione del processo esecutivo rende inefficaci tutti gli atti compiuti in precedenza e tra questi, quindi, anche l’atto di pignoramento che segna l’inizio del processo esecutivo. Ne consegue che l’ordine del giudice, indispensabile perché il terzo possa disporre delle somme dovute ai sensi dell’art. 543, secondo comma, n. 2), c.p.c., é necessario solo fino a quando esista un valido pignoramento e, pertanto, divenuto inefficace quest’ultimo, a causa della sopravvenuta estinzione del processo, da tale ordine può prescindere il terzo che intenda estinguere la sua posizione debitoria.
Cass. civ. n. 16711/2009
In conformità alla regola generale dettata dall’art. 310, ultimo comma, c.p.c., nel processo di esecuzione e, quindi, anche in quello di espropriazione forzata presso terzi, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingua, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; pertanto, le spese sostenute dal creditore procedente restano a suo carico se, a seguito della dichiarazione negativa del terzo e in assenza di contestazioni, il processo é dichiarato estinto e, conseguentemente, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, dichiarata l’estinzione del processo, provvede alla loro liquidazione senza, però, porle a carico del debitore esecutato (come richiesto dal creditore procedente, nella specie), non avendo contenuto decisorio su diritti, non può considerarsi ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.
Cass. civ. n. 20836/2006
L’articolo 95 c.p.c. nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall’ufficiale giudiziario. Pertanto detta disposizione non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell’espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di esso restano a carico dell’intimante, in forza del combinato disposto dell’art. 310 e dell’art. 632 ultimo comma, secondo il quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. (Nella specie, le spese del pignoramento negativo erano state dedotte in un precetto successivo).
Cass. civ. n. 16376/2005
La sopravvenuta inefficacia del precetto per mancato inizio dell’esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione comporta che le spese del precetto ormai perento restano a carico dell’intimante, atteso che è applicabile anche in questa ipotesi il principio — stabilito dall’ultimo comma dell’art. 310 c.p.c. e richiamato, per il caso di estinzione del processo esecutivo, dall’art. 632 u.c. del codice di rito — che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
Cass. civ. n. 7764/2005
In base al disposto degli articoli 632 e 310 c.p.c., nel caso di estinzione della procedura esecutiva le spese dell’esecuzione restano a carico delle parti che le hanno anticipate, in quanto l’estinzione del processo deriva dalla loro rinuncia o dall’inattività.
Cass. civ. n. 5325/2003
In tema di estinzione del processo esecutivo, l’art. 632 c.p.c. (che all’ultimo comma richiama l’art. 310 c.p.c.) prevede che le spese del processo esecutivo restano a carico della parte che le ha anticipate. Tuttavia tale disposizione va interpretata alla luce delle modifiche apportate al suddetto art. 632 dall’art. 12 legge n. 302 del 1998 (prevedente tra l’altro, che con l’ordinanza che pronuncia l’estinzione il giudice provvede alla liquidazione delle spese, se richiesto); ne consegue, che, interpretando come compatibili tra loro le due diverse disposizioni del citato art. 632, deve ritenersi che solo ove la dichiarazione di estinzione sia richiesta al giudice dal debitore e dal creditore di comune accordo, con previsione di accollo totale o parziale delle spese al primo, il creditore può chiedere la liquidazione delle spese da lui sostenute, mentre il giudice richiestone dal solo creditore procedente non può emettere un provvedimento di liquidazione in suo favore.
Cass. civ. n. 1109/2003
In materia di disciplina delle spese nel caso di estinzione del processo esecutivo, l’art. 632, primo comma, c.p.c., nel testo introdotto dall’art. 12, legge n. 302 del 1998, nella parte in cui prevede che il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza che pronuncia l’estinzione, se richiesto, provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, non stabilisce un’eccezione alla regola generale fissata dall’ultimo comma (mediante rinvio all’art. 310, quarto comma, c.p.c.), in virtù della quale le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha sopportate, ma ne permette la liquidazione esclusivamente qualora, in forza di ulteriori norme, nonostante l’estinzione del processo, una delle parti abbia il diritto di ottenerne dalle altre il rimborso. Pertanto, nel procedimento di espropriazione presso terzi dichiarato estinto a seguito di dichiarazione negativa del terzo, non contestata dal creditore esecutante, che non abbia chiesto l’accertamento del relativo obbligo, le spese del procedimento restano a carico del creditore e, conseguentemente, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, dichiarata l’estinzione del processo, provvede alla liquidazione delle spese ponendole a carico del debitore esecutato, avendo contenuto decisorio su diritti, e non essendo soggetta a particolari mezzi di impugnazione o a reclamo, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
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