14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16376 del 4 agosto 2005
Testo massima n. 1
La sopravvenuta inefficacia del precetto per mancato inizio dell’esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione comporta che le spese del precetto ormai perento restano a carico dell’intimante, atteso che è applicabile anche in questa ipotesi il principio — stabilito dall’ultimo comma dell’art. 310 c.p.c. e richiamato, per il caso di estinzione del processo esecutivo, dall’art. 632 u.c. del codice di rito — che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
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